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Sentenza

Sentenza del 25/02/2022 n. 6319 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La societa' aveva richiesto il rimborso dell'Irap pagata in piu' per gli anni 2008-2010 (Euro 354.406,25) invocando la deduzione prevista per il cosiddetto cuneo fiscale (modifica all'art. 11 D.Lgs. 446/1997). L'Amministrazione negava il rimborso ritenendo la societa' operante in regime di concessione con tariffa, soggetta all'esclusione dal beneficio. CTP e CTR hanno respinto i ricorsi della societa'. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che la CTR ha errato concentrandosi sulla natura concessoria senza valutare se la tariffa applicata fosse remunerativa; la ricorrente ha prodotto dati che mostrano che i ricavi da biglietti coprivano solo una quota limitata dei costi (circa 25-27%). La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'esclusione dal beneficio per imprese in concessione a tariffa va valutata tenendo conto della remunerativita' della tariffa; la CTR non ha esaminato questo aspetto essenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per un nuovo esame, ordinando anche la valutazione delle spese del giudizio di legittimita'. In sostanza la Suprema Corte ha imposto che il giudice di merito accerti se la tariffa applicata dalla societa' fosse effettivamente remunerativa (capace di generare profitto); se risultasse non remunerativa l'esclusione dal beneficio sarebbe ingiustificata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 1, lett. a) nn. 2 e 4

    Norma che disciplina le deduzioni dalla base imponibile Irap (c.d. riduzione del cuneo fiscale). La Corte ha ricordato che l'esclusione riguarda le imprese che svolgono attivita' regolamentate in forza di concessione e a tariffa remunerativa; l'effetto pratico e' che va verificata la remunerativita' della tariffa prima di escludere il beneficio.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 266 (legge finanziaria 2007)

    Fonte normativa della modifica che ha introdotto la deduzione Irap; utilizzata dalla giurisprudenza come riferimento per la ratio della deduzione e per la comprensione dell'esclusione delle public utilities.

  • Decisione Commissione Europea C(2007) 4133 del 12/09/2007

    La Commissione ha ritenuto legittima l'esclusione dal beneficio fiscale per i public utilities operanti in concessione e a tariffa nella misura in cui le tariffe tengono gia' conto dell'onere fiscale, motivando la necessita' di evitare sovracompensazioni; la Corte italiana richiama tale decisione per sostenere che l'esclusione e' giustificata solo se la tariffa e' remunerativa.

  • Agenzia delle Entrate, circolare 19/11/2007 n. 61/E e risoluzione n. 358 del 24/09/2008

    L'Amministrazione ha interpretato la norma escludendo il beneficio all'intero comparto dei pubblici servizi operanti in concessione e a tariffa; la Corte di Cassazione segnala pero' che tale interpretazione richiede un'analisi caso per caso sulla remunerativita' della tariffa per evitare un vantaggio o svantaggio selettivo.

  • D.Lgs. n. 422/1997, artt. 18 e 19

    Richiamati dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione alla natura contrattuale e alla qualificazione del rapporto, ma la Corte ha ritenuto la censura di fatto inammissibile in Cassazione per carenza di specificita'.

Massime di principio

  • Per escludere l'agevolazione Irap prevista dal cuneo fiscale alle imprese di pubblici servizi occorre che l'attivita' sia esercitata in forza di una concessione e che la tariffa applicata sia remunerativa, ossia capace di generare un profitto o comunque di tenere conto dell'onere fiscale nella determinazione dei prezzi.
  • La qualificazione del rapporto (concessione vs contratto privatistico) e la mera presenza del rischio operativo non sono elementi sufficienti da soli: il giudice deve valutare anche la struttura tariffaria e se la tariffa e' stata fissata in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario.
  • Il contribuente ha l'onere di allegare e documentare in modo specifico gli elementi fattuali ed i dati (es. percentuali di copertura dei costi, clausole contrattuali sul meccanismo tariffario, modalita' di determinazione della tariffa) necessari per dimostrare la non remunerativita' della tariffa.
  • In sede di cassazione le doglianze su interpretazioni contrattuali devono indicare puntualmente le clausole violate e i criteri ermeneutici invocati; argomentazioni generiche o richieste di riconsiderazione di merito sono inammissibili.
  • Nei casi di doppia conforme (decisioni di primo e secondo grado basate sulle stesse ragioni di fatto) e' piu' difficile per il ricorrente ottenere l'ammissione di motivi di fatto in Cassazione: occorre provare la diversita' delle motivazioni tra i due gradi.

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