Sentenza del 25/02/2022 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'atto di recupero relativo al credito d'imposta per ricerca e sviluppo per il periodo d'imposta 2017 (Euro 124.773,73) chiedendone l'annullamento; l'Ufficio aveva disconosciuto il credito ritenendo che i tre progetti presentati costituissero innovazioni di processo basate su tecnologie già note (non attività di R&S ammissibili) e avesse escluso dai costi agevolabili compensi riconducibili a soggetti con funzioni direttive/amministrative. La società ha argomentato che le attività fossero rilevanti come innovazione per la singola impresa (novità interna) e che l'Amministrazione avesse errato nell'interpretazione normativa e nella motivazione.
La decisione
Il Collegio ha accolto integralmente il ricorso, annullando l'atto di recupero. La sentenza segue e condivide la precedente decisione della CTP di Aosta (sent. n. 46/2021), ritenendo che, per il periodo controverso, la disciplina e la prassi interpretativa (in particolare il richiamo al Manuale di Oslo e alla circolare del MISE) ammettessero la nozione di novità relativa all'impresa e non richiedessero una innovazione assoluta “per il mondo”. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondata la esclusione automatica dei compensi dei componenti direttivi dall'agevolazione e ha compensato le spese di lite. Pertanto l'atto di recupero è annullato e non sono dovute sanzioni/penali oggetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 3 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
Il Collegio interpreta la norma, alla luce della prassi e del contesto temporale, nel senso che il requisito di novità può essere valutato anche relativamente alla singola impresa (incipit di adesione all'impostazione del Manuale di Oslo), e non come richiesta di scoperta assoluta; le attività devono comunque superare ostacoli tecnici/tecnologici, ma non è necessario un progresso per l'intera comunità scientifica.
Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01
Rappresenta il riferimento europeo per la qualificazione delle attività di R&S (es. ricerca fondamentale, applicata, sviluppo sperimentale). L'Ufficio invocava tale comunicazione per una lettura più rigida, ma il Collegio ha bilanciato tale parametro con la prassi nazionale vigente al periodo in esame.
Manuale di Frascati
Secondo il Manuale di Frascati le attività agevolabili derivano da incertezze scientifiche/tecnologiche; l'Amministrazione aveva applicato il criterio del Frascati per escludere il credito, ma il Collegio ritiene che l'applicazione esclusiva del Frascati, che tende a escludere attività basate su conoscenze già disponibili, non fosse coerente con la prassi nazionale allora vigente.
Manuale di Oslo
Il Collegio valorizza il Manuale di Oslo per l'individuazione del requisito minimo di novità: può essere sufficiente che il prodotto/processo sia nuovo o significativamente migliorato per l'azienda (novità interna), criterio aderente alla circolare MISE di riferimento del periodo.
decreto attuativo n. 174/2015, art. 4, comma 1, lettera a)
Il decreto attuativo disciplina l'esclusione di determinate categorie di personale dai costi agevolabili (es. personale direttivo). L'Ufficio ha applicato tale previsione per escludere compensi; il Collegio ha tuttavia ritenuto che la qualificazione del ruolo come 'direttivo' non potesse automaticamente escludere i costi senza una verifica puntuale delle mansioni svolte e che l'interpretazione applicata dall'Ufficio fosse eccessiva.
art. 3, comma 6, lettere a) e a‑bis) D.L. n. 145/2013
Richiamate dalla difesa per sostenere l'ammissibilità delle spese del personale coinvolto nelle attività di ricerca; il Collegio le considera rilevanti per dimostrare che l'esclusione automatica non era prevista in modo così estensivo dal legislatore.
art. 49 e art. 50 TUIR
Richiamati in tema di rapporto di lavoro e redditi assimilati: l'agevolabilità dei costi del personale dipende dalla sussistenza di un rapporto di lavoro soggetto a tassazione come lavoro dipendente o sua assimilazione, valutato caso per caso.
art. 112 c.p.c.; art. 13 comma 5 D.Lgs. n. 471/1997; artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 472/1997; art. 10 L. n. 212/2000
Richiami normativi in relazione ai profili sanzionatori e di motivazione: il Collegio ha ritenuto infondate le censure sulle sanzioni e sulla carenza di motivazione alla luce dell'interpretazione complessiva della materia; ha poi compensato le spese per la complessità interpretativa.
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (Decreto fiscale) e L. 17 dicembre 2021, n. 215
Norme successive che hanno previsto misure di riversamento del credito senza sanzioni per difficoltà interpretative della disciplina; richiamate dalla difesa e illustrative delle incertezze normative che hanno caratterizzato la materia, ma non decisive per il periodo oggetto di giudizio.
art. 2 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Evocato dal Collegio per sostenere il principio di certezza del diritto e l'obbligo del legislatore di chiarezza quando intende porre eccezioni a norme agevolative; in mancanza di chiarezza, interpretazione più favorevole al contribuente è preferibile.
Massime di principio
- Il requisito di 'novità' per il credito R&S può essere valutato in termini relativi all'impresa (novità per l'azienda) e non necessariamente come novità assoluta per l'intero settore, specie alla data dei fatti e secondo la prassi nazionale vigente.
- L'Amministrazione non può retroagire con un'interpretazione più restrittiva rispetto alla prassi e alle circolari esistenti al tempo della fruizione del beneficio, a meno che il quadro normativo non lo consenta in modo chiaro.
- L'esclusione automatica dei compensi per soggetti con cariche direttive/administrative richiede una verifica concreta delle mansioni svolte; la mera appartenenza al consiglio di amministrazione non basta di per sé a escludere il costo dall'agevolazione.
- In caso di dubbi interpretativi e prassi non univoca, il principio di certezza del contribuente e la necessità di chiarezza normativa possono indurre il giudice a favore del contribuente; le controversie complesse possono giustificare compensazione delle spese di lite.
- Onere della prova: il contribuente resta tenuto a documentare l'ammissibilità del beneficio (art. 2697 c.c.), ma ove la normativa e la prassi siano ambigue il giudice può interpretare la norma alla luce della prassi nazionale e dei principi di favore al contribuente.
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