Sentenza del 25/02/2022 n. 879 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Società di capitali a ristretta base societaria - Accertamento alla società -Mancata impugnazione - Definitività - Maggiori utili accertati alla società - Presunzione di distribuzione - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento personale che imputava pro quota al socio utili extracontabili accertati definitivamente alla società (utili societari non contabilizzati per l'esercizio 2012 pari a euro 744.940, con imputazione al socio di una maggiore base imponibile Irpef di euro 370.384 e relative imposte e sanzioni). Il ricorrente contestava violazioni di motivazione (anche per relationem), mancanza di notifica dell'atto presupposto alla società, difetto di processo inferenziale nell'uso di presunzioni, inversione o alleggerimento dell'onere della prova, mancata prova della percezione dei dividendi nei primi mesi del 2012 e altre censure formali e sostanziali.
La decisione
Il giudice d'appello ha respinto l'appello del contribuente confermando la decisione della C.T.P. che aveva respinto il ricorso di primo grado. La Corte ha ritenuto legittima la presunzione, ormai consolidata in giurisprudenza, secondo cui in società di capitali a base ristretta gli utili extracontabili accertati alla società si presumono attribuiti pro quota ai soci salvo prova contraria posta sul contribuente (dimostrazione di accantonamento o reinvestimento). È stato inoltre ritenuto che l'accertamento divenuto definitivo nei confronti della società per mancata impugnazione comprometta la posizione del socio e giustifichi l'onere probatorio a suo carico. La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente e non lesiva del diritto di difesa. Condanna dell'appellante alle spese per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 42
L'onere di motivazione degli avvisi tributari può essere assolto anche per relationem; la Corte ha ritenuto valida la motivazione riferita all'atto presupposto purché gli elementi richiamati siano conoscibili e concreti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiama garanzie del diritto di difesa; la sentenza afferma che tali garanzie non risultano violate quando il socio, avendo partecipato alla gestione, poteva conoscere la situazione e l'atto è sufficientemente motivato.
D.P.R. 600/1973, art. 41-bis
Norma richiamata in relazione all'utilizzo di presunzioni fiscali; la Corte ha escluso che l'accertamento sia basato su presunzioni illegittime, confermando la legittimità della presunzione pro quota per società a base ristretta.
Codice Civile, art. 2727 e ss.
Riferimento alle regole probatorie sulle presunzioni; la Corte ha ritenuto che il ragionamento presuntivo sia adeguato e che l'onere della prova della mancata attribuzione ricada sul contribuente.
Codice Civile, art. 2261
Richiamato da parte istante in ordine a responsabilità per fatti altrui; la Corte ha ritenuto infondate le censure connesse alla sua applicazione nel contesto considerato.
D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 69
Norma relativa al rimborso di quanto indebitamente riscosso; invocata dal ricorrente ma non accolta vista la conferma dell'accertamento.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Invocato in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto di aver trattato gli aspetti rilevanti e decisivi ai fini della controversia.
Codice di Procedura Civile, art. 91
Regola la condanna alle spese processuali: la parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Massime di principio
- In presenza di società di capitali a base ristretta, se l'ufficio accerta utili societari non contabilizzati e l'accertamento contro la società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, esiste una presunzione riconosciuta dalla giurisprudenza che tali utili siano stati distribuiti pro quota ai soci; tale presunzione non viola il divieto di doppia presunzione.
- L'onere di provare che gli utili non sono pervenuti al socio (perché accantonati o reinvestiti) grava sul contribuente/socio: è sua responsabilità fornire documentazione specifica e prova concreta di reinvestimento o accantonamento.
- La definitività dell'accertamento societario (per mancata impugnazione) mette il socio in una posizione probatoria compromessa: non è sufficiente dichiarare genericamente di non aver percepito i dividendi, ma occorre documentazione idonea.
- La motivazione degli avvisi tributari può essere fornita anche per relationem, purché gli elementi richiamati nell'atto siano individuabili e concreti: ciò non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa.
- L'uso di presunzioni legittime in materia tributaria è ammissibile se il fatto noto posto a base della presunzione è indipendente dall'esito dell'accertamento induttivo (es. ristrettezza della compagine e controllo reciproco dei soci) e il processo inferenziale è comprensibile e collegato ai fatti.
- In un contenzioso simile è strategico per il socio produrre fin da subito documentazione che dimostri la destinazione degli utili (verbali assembleari, scritture contabili che evidenzino accantonamenti, prove di reinvestimenti, bilanci integrativi, delibere di destinazione degli utili), nonché verificare l'effettiva notifica degli atti societari e l'eventuale impugnazione tempestiva dell'avviso societario.
- Nel valutare l'impugnazione, il giudice può non rispondere a ogni singola doglianza se ritiene una motivazione assorbente o risolutiva della controversia; pertanto è importante concentrare le censure su profili decisivi e supportarle con elementi probatori specifici.
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