Sentenza del 25/02/2022 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Presentazione del ricorso - Modalità della notifica - Notifica cartacea successiva all'entrata in vigore della notifica con modalità telematica - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di notifica e deposito telematico (l'appello era stato notificato cartaceamente dopo l'entrata in vigore dell'obbligo telematico). L'appellante è stato condannato alle spese del grado di giudizio, liquidate in euro 300,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello era relativo a una precedente sentenza che aveva respinto l'impugnazione di cartelle e sollecito di pagamento; il contribuente aveva pagato il contributo unificato in misura ritenuta non corretta dall'Agenzia della Riscossione, la quale aveva poi emesso cartella per il recupero della differenza. L'appellante notificava l'appello in modalità cartacea il 16/07/2019, successivamente all'entrata in vigore della modifica che ha reso obbligatoria la notifica telematica (art. 16 del D.L. 119/2018 che ha modificato l'art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992). La parte resistente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancato utilizzo della PEC e del deposito/iscrizione a ruolo telematici (PTT). La Commissione ha ritenuto che, anche quando il difensore si presenta personalmente in giudizio, permanga l'obbligo di notifica e deposito telematico previsto dal combinato disposto degli artt. 12 e 16-bis del D.Lgs. 546/1992.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - articolo 16-bis
L'art. 16-bis, nella versione successiva alla modifica introdotta dal D.L. 119/2018, impone la notifica telematica e il deposito telematico degli atti processuali nelle controversie tributarie; la mancata osservanza della modalità telematica rende inammissibile il ricorso/appello notificato in forma cartacea dopo l'entrata in vigore della modifica.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16 (convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136)
Ha modificato l'art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992 introducendo l'obbligo della notifica e del deposito telematico per gli atti dei giudizi tributari.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - articolo 12, commi 1, 2 e 9
In combinato disposto con l'art. 16-bis, stabilisce che il difensore abilitato all'assistenza tecnica che sta in giudizio personalmente è comunque soggetto agli obblighi di notifica e deposito telematico degli atti; l'adesione alla figura del difensore abilitato non esonera dall'uso degli strumenti telematici.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della modifica normativa (D.L. 119/2018), le notifiche e i depositi relativi a ricorsi e appelli tributari devono avvenire con modalità telematiche (PEC per la notifica e PTT per l'iscrizione a ruolo); la notifica cartacea è inammissibile se effettuata successivamente a tale data.
- L'obbligo della modalità telematica vale anche quando il difensore è un soggetto abilitato che assiste personalmente il cliente: la presenza fisica del difensore non sostituisce la notifica via PEC né il deposito telematico.
- La mancata osservanza della procedura telematica provoca inammissibilità dell'appello e condanna alle spese del grado, con conseguente perdita del merito processuale senza esame della questione sostanziale.
- Se si impugnano più atti (es. sollecito di pagamento e cartelle collegate), ciascun atto può comportare l'obbligo di versamento del contributo unificato relativo; tuttavia, sulle questioni di merito (es. natura del valore della lite) il giudice potrà pronunciarsi solo se viene superata la fase di ammissibilità procedurale.
- Per evitare inammissibilità: notificare via PEC, poi entro i termini previsti procedere all'iscrizione a ruolo con modalità telematica (PTT) e conservare le ricevute telematiche; in caso di dubbi temporali rispetto all'entrata in vigore di una norma, privilegiare comunque la modalità telematica.
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