Sentenza del 25/02/2022 n. 903 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Atti di interruzione della prescrizione - Prescrizione del credito erariale - Natura del credito - Mancata sottoscrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava che, a seguito della notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione del credito fosse mutato dall'ordinario quinquennale al termine decennale; inoltre contestava la validità dell'atto per mancata sottoscrizione del funzionario competente
La decisione
la corte ha affermato che la notifica della cartella di pagamento non trasforma il credito tributario in credito giurisdizionale e dunque non cambia automaticamente il termine prescrizionale da cinque a dieci anni. Secondo la giurisprudenza costante, la natura del credito muta solo a seguito di sentenza (che crea un titolo giudiziale), e solo allora opera il termine decennale. Dopo la sola notifica della cartella il credito mantiene la natura tributaria e segue i termini prescrizionali previsti per quel tipo di imposta (per le imposte sui redditi il termine è di cinque anni). Quanto alla mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario, la corte ha ritenuto che ciò non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: è sufficiente che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
norma sul termine ordinario di prescrizione (azione personale che si prescrive di regola in cinque anni); la sentenza interpreta che i termini prescrizionali decorrono secondo la natura del credito e che il passaggio a titolo giudiziale modifica i termini
d.P.R. 602/73, art. 25
norme sul procedimento di riscossione mediante cartella di pagamento; richiamata per chiarire che la notifica della cartella non equivale a sentenza e non modifica la natura del credito
d.P.R. 602/73, art. 50
riferimento normativo sul procedimento esecutivo fiscale e sugli effetti della cartella di pagamento; interpretato insieme all'art. 25 per stabilire che la cartella mantiene natura amministrativa/tributaria
d.lgs. 39/93, art. 3
richiamato in relazione alle regole sulla sottoscrizione e attribuibilità degli atti amministrativi; la mancata firma formale non determina di per sé nullità se l'atto è comunque riconducibile all'amministrazione
Cass. 4757/09
sentenza Cassazione n. 4757/2009
giurisprudenza consolidata che conferma la regola secondo cui la cartella, anche se priva di formale sottoscrizione, non è nulla se attributibile all'ente
Cass. 4283/10
sentenza Cassazione n. 4283/2010
ulteriore conferma giurisprudenziale sulla differenza di natura tra credito tributario e credito giudiziale e sugli effetti prescrizionali
Cass. 1644/13
sentenza Cassazione n. 1644/2013
conferma sul punto della non nullità dell'atto per mera mancanza di sottoscrizione purché attribuibile
Cass. 13747/13
sentenza Cassazione n. 13747/2013
ulteriore pronuncia che rafforza il principio secondo cui solo la sentenza muta la natura del credito e quindi i termini prescrizionali
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento non trasforma automaticamente il credito tributario in credito giudiziale: la mutazione di natura avviene con la sentenza.
- Per le imposte sui redditi il termine ordinario di prescrizione applicabile al credito resta di cinque anni se non sussiste un titolo giudiziale.
- La mancata sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario non comporta automaticamente nullità: è decisiva l'inequivoca riconducibilità dell'atto all'amministrazione che lo ha emesso.
- In controversie simili è fondamentale distinguere quale atto abbia effettivamente interrotto o sospeso la prescrizione (notifica amministrativa vs provvedimento giudiziale) e verificare la documentazione che prova l'attribuibilità dell'atto all'ente.
- Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe contestare tempestivamente la data di decorrenza della prescrizione, verificare l'esistenza di un titolo giudiziale e conservare/ottenere prove dell'irregolarità formale e sostanziale della cartella quando rilevanti.
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