Sentenza del 25/02/2022 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cinque intimazioni di pagamento per decadenza dal beneficio della rateazione concessa dopo verifica fiscale (anni d'imposta 2011-2015). La società aveva pagato circa l'80% del dovuto e concordato la rateizzazione residua in 15 rate trimestrali; ha ritardato il pagamento della quarta rata (scadenza 31/03/2018), versandola solo il 19/07/2018 insieme alla quinta, per il ricovero urgente e l'intervento chirurgico subito il 24/03/2018 dal padre della amministratrice unica. La ricorrente ha dedotto l'esimente della forza maggiore (art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997) e la violazione, da parte dell'A.d.E., del dovere di informazione e lealtà (art. 6, comma 2, legge 27/7/2000, n. 212).
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. La Commissione ha ritenuto che l'evento sanitario del padre non integri la forza maggiore: la società, essendo di capitali e avendo programmato una rateazione, avrebbe potuto adottare per tempo misure ordinarie per assicurare l'adempimento (obbligo di premunirsi, elemento soggettivo). Il richiamo all'art. 6, comma 2, della legge 212/2000 è stato ritenuto inapplicabile: la norma impone all'Amministrazione di informare su fatti che possano determinare la perdita di un diritto per difetto d'informazione o su incertezze rilevanti nella dichiarazione; nel caso di specie la decadenza deriva dall'inadempimento della rateazione e non da un difetto informativo. Condanna della ricorrente alle spese del grado, liquidate in 2.500 euro.
Norme richiamate
decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 6, comma 5
La Commissione ha interpretato la norma restrittivamente: la forza maggiore richiede elemento oggettivo (evento anormale ed estraneo) ed elemento soggettivo (impossibilità prevedibile e obbligo di premunirsi). L'evento sanitario personale del familiare dell'amministratore non è stato ritenuto tale da esonerare la società dagli obblighi di pagamento, poiché la società avrebbe potuto adottare misure ordinarie per evitare il mancato versamento.
legge 27/7/2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6, comma 2
La norma obbliga l'Amministrazione a informare il contribuente di fatti o circostanze a sua conoscenza che possano comportare la perdita di un diritto o l'irrogazione di una sanzione, e a sollecitare integrazioni. Il giudice ha ritenuto che tale obbligo non riguardi il caso di decadenza dalla rateazione per mancato pagamento, essendo la decadenza effetto automatico dell'inadempimento e non frutto di un difetto informativo né di incertezze sulla dichiarazione.
Giurisprudenza: Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39548
Richiamata per il principio secondo cui, in materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo (dovere del contribuente di adottare misure cautelative), e che l'esimente non opera automaticamente per semplice temporanea mancanza di liquidità o eventi prevedibili nei tempi conoscibili.
Massime di principio
- In materia tributaria la forza maggiore è valutata restrittivamente: serve evento anormale ed estraneo (elemento oggettivo) e la prova che l'interessato non avrebbe potuto, con misure ordinarie e senza sacrifici eccessivi, evitare l'inadempimento (elemento soggettivo).
- Una difficoltà personale del rappresentante sociale (es. ricovero di un familiare) non basta automaticamente a esonerare una società di capitali dai pagamenti: va valutato se la società poteva prevedere e organizzare l'adempimento (deleghe, pagamenti bancari programmati, procuratori, riserve di cassa).
- La decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento è effetto previsto dalla legge; l'obbligo dell'Amministrazione di informare ex art. 6 legge 212/2000 riguarda casi di possibile perdita di diritti dovuta a difetto d'informazione o incertezze sulle dichiarazioni, non il semplice ritardo o omissione di versamenti già noti al contribuente.
- In situazioni simili è fondamentale documentare tempestivamente e in modo concreto l'impossibilità oggettiva di adempiere (certificati, comunicazioni preventive all'Amministrazione, richieste di sospensione o dilazione alternative) e dimostrare l'impossibilità di adottare misure ordinarie.
- È prudente per i contribuenti in piano di rateazione predisporre strumenti di back-up (mandati di pagamento, conto dedicato, deleghe) e comunicare subito all'Amministrazione eventuali eventi che possano incidere sui pagamenti, chiedendo soluzioni concordate per evitare la decadenza.
- In caso di contestazione, la prova circa l'evento impeditivo e la sua rilevanza per la struttura organizzativa della società grava sul contribuente.
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