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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24021/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello per la violazione di una prescrizione imposta in sede di sorveglianza speciale: in data 4 luglio 2016, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione, sarebbe stato trovato in possesso di un telefono cellulare nonostante il divieto di detenerne e portarli seco. La condanna era stata pronunciata per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, con aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. Il ricorso per cassazione articolava tre doglianze: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di considerare il contesto concreto, avesse travisato la documentazione sanitaria prodotta a giustificazione del possesso del telefono e non avesse risposto ai motivi aggiunti con cui si invocava la scriminante dell'adempimento di un dovere o, comunque, dello stato di necessità; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta apparente e illogica perché fondata su elementi non pertinenti e non sulla valutazione ex art. 133 c.p.; 3) censura al riconoscimento della recidiva, assunta come automatica e non verificata in concreto quanto alla sua idoneità a indicare maggiore colpevolezza e pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non la rivalutazione del compendio probatorio; ha reputato logica e non contraddittoria la motivazione sulla sussistenza del dolo generico e sull'esclusione dello stato di necessità, valorizzando la non credibilità della giustificazione difensiva e l'esistenza di condotte alternative lecite per evitare la violazione. Ha inoltre ritenuto non censurabile la mancata risposta espressa alla deduzione sull'art. 51 c.p., poiché il suo rigetto emergeva dalla complessiva struttura argomentativa, e ha escluso la configurabilità della scriminante dell'adempimento di un dovere nei rapporti tra privati. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha giudicato sufficiente la motivazione, anche in base alla doppia conforme, poiché la condotta era stata qualificata come non lieve per la vicinanza temporale al ripristino della misura, per il possesso di un telefono acceso e funzionante e per i precedenti specifici e reiterati. Infine, ha confermato la recidiva, ritenendo congrua la valutazione in concreto della maggiore pericolosità derivante dai plurimi precedenti, inclusi quelli specifici per violazioni analoghe. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    integra il reato di violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nel caso di specie per il possesso di telefoni cellulari in violazione del divieto imposto

  • art. 99, comma 4, c.p.

    la recidiva deve essere valutata in concreto come indice di maggiore pericolosità sociale, non in modo meramente formale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    consente di censurare in cassazione il vizio di motivazione, ma non di ottenere una rivalutazione del merito o della prova

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando elementi della motivazione complessiva che denotino non lieve offensività e disvalore della condotta

  • art. 51 c.p.

    la scriminante dell'adempimento di un dovere non è configurabile nei rapporti tra privati; il suo rigetto può risultare implicitamente dalla motivazione complessiva

  • art. 143 cod. civ.

    richiamato dalla difesa come fonte del dovere asseritamente adempiuto, ma ritenuto non idoneo a fondare la scriminante invocata

  • art. 133 c.p.

    criteri utilizzabili per apprezzare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato ai fini della pena e della valutazione della particolare tenuità

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche erano state concesse dal giudice di merito anche in ragione della condotta processuale, ma ciò non imponeva il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del rapporto tra motivazione e decisione: non è consentita una nuova valutazione del fatto o della prova, che resta riservata al giudice di merito.
  • La sussistenza del dolo generico in caso di violazione di prescrizioni della sorveglianza speciale può essere desunta dalla consapevolezza del divieto e dall'assenza di una reale situazione di necessità, specie quando l'agente avesse il tempo per programmare condotte lecite alternative.
  • Lo stato di necessità è configurabile solo se l'agente non aveva altra scelta concreta per evitare il danno temuto e sussiste un rapporto di proporzione tra il pregiudizio evitato e il fatto commesso; la presenza di alternative lecite esclude la scriminante.
  • L'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. non può essere invocato in modo generico per giustificare la violazione di obblighi imposti da un provvedimento di prevenzione, e comunque non opera nei rapporti tra privati.
  • La mancata confutazione espressa di una specifica deduzione difensiva non determina vizio di motivazione quando il suo rigetto risulti implicitamente dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata anche con motivazione sintetica, se la decisione evidenzia elementi incompatibili con una scarsa offensività, quali prossimità temporale alla ripresa della condotta vietata, persistenza dell'azione e precedenti specifici.
  • La recidiva non può essere applicata in modo meramente automatico sulla base dei precedenti penali, ma richiede una valutazione in concreto del rapporto tra precedenti e fatto sub iudice, al fine di verificare se emergano maggiore colpevolezza e perdurante inclinazione a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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