Cassazione Civile, Ordinanza n. 34432/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Un utente del servizio idrico aveva convenuto davanti al giudice di pace la società erogatrice chiedendo la restituzione di somme pagate e ritenute indebitamente incassate per forniture d'acqua riferite a un lungo periodo. La domanda si fondava, da un lato, sull’asserita illegittimità di una quota calcolata con criteri presuntivi di consumo, perché non pattuiti in contratto, e, dall’altro, sull’addebito di importi relativi a un’utenza mai attivata. La società si era difesa ammettendo l’assenza di un contratto scritto e sostenendo che il rapporto era sorto per fatti concludenti; aveva inoltre richiamato un regolamento del servizio idrico integrato che prevedeva quei criteri presuntivi e aveva opposto in compensazione un credito per futuri consumi. Il giudice di pace aveva accolto la domanda restitutoria. In appello, la società aveva dedotto, tra l’altro, l’erroneità della declaratoria di illegittimità dei criteri presuntivi, l’omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione, l’erroneo calcolo delle somme e la conseguente illegittimità delle spese. Il tribunale aveva però dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che la sentenza del giudice di pace fosse stata resa secondo equità e che i motivi non integrassero violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o dei principi regolatori della materia. In cassazione, la società ricorrente ha censurato tale statuizione sostenendo che il tribunale aveva errato nel qualificare la decisione di primo grado come equitativa ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., poiché il valore della causa doveva essere determinato anche considerando l’eccezione riconvenzionale di compensazione; ha inoltre dedotto che l’appello aveva effettivamente denunciato violazioni processuali e di principi regolatori della materia (in particolare omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., obbligo di motivazione, inserzione automatica di clausole e disciplina della somministrazione, nonché indebito arricchimento e ripetizione dell’indebito), sicché non poteva essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo fondato sia il profilo relativo alla erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita equità della decisione di primo grado, sia il profilo relativo alla mancata considerazione dei motivi come effettivamente riconducibili a violazioni del procedimento e/o dei principi regolatori della materia. Ha quindi cassato la sentenza del tribunale e rinviato la causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello della società e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Ai fini del valore della causa si applicano le regole generali sul cumulo delle domande e sulla determinazione del valore della controversia.
Il valore delle domande aventi ad oggetto somme di denaro si determina in base alla somma indicata dalla parte, con le regole ordinarie di competenza e di valore.
L’eccezione di compensazione può incidere sulla determinazione del valore della causa ai fini processuali.
L’omessa pronuncia su eccezioni ritualmente sollevate integra violazione delle norme sul procedimento e può rilevare come vizio deducibile in appello contro sentenze equitative.
Il giudice decide secondo diritto, ma può riqualificare giuridicamente fatti e rapporti dedotti in causa.
Il giudice di pace decide secondo equità nelle cause di valore non eccedente il limite previsto, salvo le eccezioni contemplate dalla legge.
L’obbligo di motivazione della sentenza è regola processuale fondamentale e la sua violazione può integrare vizio denunciabile.
Le clausole imposte dalla legge si inseriscono automaticamente nel contratto; tale principio è richiamato come possibile principio regolatore della materia contrattuale.
Il contratto obbliga anche alle conseguenze che ne derivano secondo legge, usi ed equità; la norma è richiamata in tema di integrazione del regolamento contrattuale.
In materia di somministrazione, in difetto di pattuizione del quantitativo, opera il criterio del normale fabbisogno come principio regolatore della disciplina.
È richiamato come regola generale della ripetizione dell’indebito: nessuno deve pagare senza obbligo o giusta causa.
È richiamato come limite all’arricchimento ingiustificato: nessuno può trattenere un vantaggio patrimoniale senza giusta causa.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione di norme processuali, costituzionali/comunitarie o dei principi regolatori della materia; l’appello va riqualificato e valutato in base al contenuto effettivo dei motivi.
Richiede specificità dei motivi di appello; per le sentenze equitative è necessario indicare i principi regolatori asseritamente violati e il contrasto con la decisione impugnata.
Il vizio di nullità della sentenza o del procedimento è il veicolo di cassazione per l’errore processuale denunciato.
È la norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle cause decise dal giudice di pace secondo equità, l’ammissibilità dell’appello dipende non dalla sola formula usata dalla parte, ma dal contenuto sostanziale delle censure, che vanno lette e, se del caso, riqualificate dal giudice ai sensi del principio iura novit curia.
- I principi regolatori della materia non coincidono con ogni singola norma della disciplina, ma con gli enunciati fondamentali desumibili dalla disciplina complessiva del rapporto concreto dedotto in giudizio; la loro violazione deve essere specificamente indicata dall’appellante.
- L’omessa pronuncia su domande o eccezioni ritualmente proposte integra un vizio del procedimento denunciabile e può rendere ammissibile l’appello contro la sentenza equitativa se la censura è chiaramente riconducibile all’art. 112 c.p.c.
- Ai fini della verifica del limite di valore che consente la decisione secondo equità, il giudice deve considerare correttamente il valore della causa secondo le regole processuali applicabili, incluse le eventuali eccezioni di compensazione quando rilevanti per la determinazione del valore complessivo della controversia.
- Il giudice di appello non può dichiarare inammissibile il gravame senza confrontarsi con il reale contenuto dei motivi e senza verificare se essi attengano a violazioni processuali, costituzionali, comunitarie o dei principi regolatori della materia.
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