Cassazione Penale, Sentenza n. 35147/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per rapina aggravata per vizi della motivazione e valutazione della prova: 1) errore nella valutazione del verbale di arresto, delle dichiarazioni rese in udienza di convalida, del verbale di denuncia e del referto del pronto soccorso, con contestazione della sussistenza della violenza; 2) omessa considerazione della configurabilità della rapina come tentata (sostiene che vi sia stata solo sottrazione del cellulare senza impossessamento); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 6 (riparazione) per l'invio di un vaglia di 100 euro; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 4 (valore economico irrisorio del bene); 5) mancata valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante ammissioni e comportamento processuale (udienza di convalida).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse risposto in modo congruo e motivato a tutte le censure: ha confermato la sussistenza della violenza (osservazione del ricorrente mentre fuggiva scalciando e rinvenimento del cellulare a seguito di perquisizione), ha valorizzato il racconto della persona offesa e il referto medico, ha escluso il tentativo perché si era perfezionato l'impossessamento del cellulare, ha negato l'attenuante della riparazione (insufficiente a risarcire i danni), ha negato l'attenuante per irrisorietà del valore in considerazione del modello costoso del telefono e della natura plurioffensiva della rapina, e ha escluso le attenuanti generiche in ragione del cattivo comportamento processuale, dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina, anche impropria)
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La Corte ha confermato che per la rapina impropria la consumazione può avvenire anche con la sola sottrazione seguita da violenza immediata, senza richiedere il pieno impossessamento; pertanto la condotta contestata è stata ritenuta consumata.
Norma citata tra gli articoli richiamati; non è stata centrale nella motivazione della Corte, che si è concentrata sulla configurazione della rapina impropria ai sensi dell'art. 628.
Richiamato nel motivo difensivo: la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo, avendo ritenuto perfezionato l'impossessamento o comunque consumata la rapina impropria.
Richiamato come parametro di riferimento rispetto ai vizi di motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata ai requisiti di legge.
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. (attenuante per riparazione)
La Corte di merito ha escluso l'attenuante perché il pagamento effettuato (vaglia di 100 euro) è risultato assolutamente irrisorio e inadeguato a risarcire i danni morali e materiali subiti dalla persona offesa.
art. 61, comma 1, n. 4 cod. pen. (attenuante per valore della cosa)
La Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante per il valore irrisorio del bene, avendo considerato il cellulare di buona marca e valore non trascurabile e la natura plurioffensiva del reato di rapina.
Richiamato con riferimento alle attenuanti generiche; la Corte ha escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e per i precedenti penali e comportamento processuale del ricorrente.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c
Richiesto come requisito di specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e non avessero dato un reale confronto con le argomentazioni della Corte d'appello.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata nella giurisprudenza citata a fondamento dell'inammissibilità per aspecificità e mancato concreto confronto con la motivazione impugnata.
Articolo applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese del procedimento.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello fornisce una motivazione congrua, esaustiva e non contraddittoria, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti alla reiterazione delle stesse censure già esaminate e disattese; il ricorso deve confrontarsi specificamente con le ragioni del giudice di merito.
- Nella rapina impropria la consumazione può avere luogo anche quando la violenza o la minaccia seguono la mera sottrazione della cosa: non è sempre necessario il pieno impossessamento perché si configuri la consumazione.
- Per il riconoscimento dell'attenuante della riparazione (art. 61, n. 6) la somma o il comportamento riparatore devono essere adeguati rispetto ai danni effettivamente subiti; atti simbolici o di rilevato valore economico modesto possono essere ritenuti insufficienti.
- L'attenuante per valore irrisorio della cosa non opera automaticamente in reati plurioffensivi come la rapina, dove è rilevata anche la tutela dell'incolumità e della libertà della vittima; il giudice valuta il valore del bene e la natura del reato.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi concreti (comportamento processuale leale, assenza di precedenti, elementi di ravvedimento); precedenti penali e comportamento non collaborativo possono escluderle.
- In sede di legittimità non è sindacabile una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito se questa è sorretta da motivazione congrua; la Cassazione interviene solo se vi sono vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
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