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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35147/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per rapina aggravata per vizi della motivazione e valutazione della prova: 1) errore nella valutazione del verbale di arresto, delle dichiarazioni rese in udienza di convalida, del verbale di denuncia e del referto del pronto soccorso, con contestazione della sussistenza della violenza; 2) omessa considerazione della configurabilità della rapina come tentata (sostiene che vi sia stata solo sottrazione del cellulare senza impossessamento); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 6 (riparazione) per l'invio di un vaglia di 100 euro; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 4 (valore economico irrisorio del bene); 5) mancata valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante ammissioni e comportamento processuale (udienza di convalida).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse risposto in modo congruo e motivato a tutte le censure: ha confermato la sussistenza della violenza (osservazione del ricorrente mentre fuggiva scalciando e rinvenimento del cellulare a seguito di perquisizione), ha valorizzato il racconto della persona offesa e il referto medico, ha escluso il tentativo perché si era perfezionato l'impossessamento del cellulare, ha negato l'attenuante della riparazione (insufficiente a risarcire i danni), ha negato l'attenuante per irrisorietà del valore in considerazione del modello costoso del telefono e della natura plurioffensiva della rapina, e ha escluso le attenuanti generiche in ragione del cattivo comportamento processuale, dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina, anche impropria)

    Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

    La Corte ha confermato che per la rapina impropria la consumazione può avvenire anche con la sola sottrazione seguita da violenza immediata, senza richiedere il pieno impossessamento; pertanto la condotta contestata è stata ritenuta consumata.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma citata tra gli articoli richiamati; non è stata centrale nella motivazione della Corte, che si è concentrata sulla configurazione della rapina impropria ai sensi dell'art. 628.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Richiamato nel motivo difensivo: la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo, avendo ritenuto perfezionato l'impossessamento o comunque consumata la rapina impropria.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di riferimento rispetto ai vizi di motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata ai requisiti di legge.

  • art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. (attenuante per riparazione)

    La Corte di merito ha escluso l'attenuante perché il pagamento effettuato (vaglia di 100 euro) è risultato assolutamente irrisorio e inadeguato a risarcire i danni morali e materiali subiti dalla persona offesa.

  • art. 61, comma 1, n. 4 cod. pen. (attenuante per valore della cosa)

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante per il valore irrisorio del bene, avendo considerato il cellulare di buona marca e valore non trascurabile e la natura plurioffensiva del reato di rapina.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato con riferimento alle attenuanti generiche; la Corte ha escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi e per i precedenti penali e comportamento processuale del ricorrente.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c

    Richiesto come requisito di specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e non avessero dato un reale confronto con le argomentazioni della Corte d'appello.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata a fondamento dell'inammissibilità per aspecificità e mancato concreto confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Articolo applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello fornisce una motivazione congrua, esaustiva e non contraddittoria, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti alla reiterazione delle stesse censure già esaminate e disattese; il ricorso deve confrontarsi specificamente con le ragioni del giudice di merito.
  • Nella rapina impropria la consumazione può avere luogo anche quando la violenza o la minaccia seguono la mera sottrazione della cosa: non è sempre necessario il pieno impossessamento perché si configuri la consumazione.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante della riparazione (art. 61, n. 6) la somma o il comportamento riparatore devono essere adeguati rispetto ai danni effettivamente subiti; atti simbolici o di rilevato valore economico modesto possono essere ritenuti insufficienti.
  • L'attenuante per valore irrisorio della cosa non opera automaticamente in reati plurioffensivi come la rapina, dove è rilevata anche la tutela dell'incolumità e della libertà della vittima; il giudice valuta il valore del bene e la natura del reato.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi concreti (comportamento processuale leale, assenza di precedenti, elementi di ravvedimento); precedenti penali e comportamento non collaborativo possono escluderle.
  • In sede di legittimità non è sindacabile una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito se questa è sorretta da motivazione congrua; la Cassazione interviene solo se vi sono vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.

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