Cassazione Civile, Ordinanza n. 14554/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Due soggetti, già amministratori di una società poi fallita, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la loro condanna risarcitoria per mala gestio. La lite nasceva dalla gestione di contratti di licenza e di cessione di marchi tra i ricorrenti, in quanto titolari dei marchi, e la società da essi amministrata, in una situazione ritenuta di conflitto di interessi; la Corte di merito aveva ritenuto che tali operazioni avessero arrecato danno alla società, sulla base anche di consulenza tecnica d'ufficio. I motivi di ricorso erano quattro: 1) nullità della sentenza e dell'atto introduttivo per asserita genericità della domanda del fallimento e mancanza di specificità di fatti, norme e prove; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per avere il giudice recepito acriticamente la CTU e non aver considerato le contestazioni sulle valutazioni economiche dei marchi e sulla insindacabilità delle scelte imprenditoriali; 3) omesso esame e difetto di legittimazione passiva di una delle ricorrenti, deducendo che ella sarebbe cessata dalla carica prima dei fatti dannosi; 4) ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame circa le risultanze della CTU, sostenendo che dopo il 31 dicembre 2010 non vi fosse stato danno e che altre scelte della curatela avessero aggravato la situazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di nullità, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo percepibile e che il ricorso non trascriveva il contenuto dell'atto di citazione, impedendo di verificare l'asserita genericità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse già affrontato e respinto le contestazioni sulla CTU e sulle scelte gestionali, valorizzando il conflitto di interessi; ha inoltre rilevato che la questione della legittimazione passiva della ricorrente era stata motivata con riferimento al periodo in cui ella rivestiva la carica; infine, le censure sul danno e sulle risultanze peritali erano giudicate meri riesami del merito, non consentiti in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta nullità dell'atto di citazione per genericità è esclusa quando la domanda consente di comprendere petitum e causa petendi; la censura deve essere specifica e sorretta dalla trascrizione dei passi rilevanti dell'atto.
La nullità dell'atto introduttivo non è configurabile se l'atto espone in modo sufficiente i fatti posti a fondamento della domanda e non è dimostrata una effettiva lesione del diritto di difesa.
Non consente in cassazione di trasformare la censura in una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie, specie della consulenza tecnica.
La doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a contrapporre una lettura alternativa dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere invocata per ottenere un riesame del fatto o della motivazione già scrutinata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame del fatto decisivo è censurabile solo nei limiti stretti del vizio motivazionale; non basta riproporre una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando le argomentazioni non consentono di comprendere il fondamento della decisione; se la motivazione, pur sintetica, rende percepibile la ratio decidendi, la censura è infondata.
- Chi deduce la nullità dell'atto di citazione per genericità deve indicare in modo specifico i profili di indeterminatezza e trascrivere le parti rilevanti dell'atto, perché in cassazione non è ammesso un sindacato astratto e meramente assertivo.
- Le scelte gestionali degli amministratori non sono insindacabili quando siano compiute in conflitto di interessi con la società e abbiano provocato un danno: in tale ipotesi, il controllo giudiziale può estendersi alla verifica dell'operazione concretamente realizzata.
- Le censure sulla consulenza tecnica d'ufficio non possono tradursi in una mera contrapposizione di valutazioni economiche alternative; il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito e indicare un vero vizio di legittimità.
- La legittimazione passiva dell'amministratore per mala gestio va valutata in relazione al periodo in cui egli ha effettivamente rivestito la carica e all'arco temporale dei fatti dannosi accertati dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito un nuovo giudizio sul fatto: le doglianze che mirano a rivalutare il materiale istruttorio o a sostituire la propria lettura a quella dei giudici di merito sono inammissibili.
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