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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14610/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro due debitori; questi avevano proposto opposizione, parzialmente accolta con revoca del monitorio e condanna solidale al pagamento di una somma. Successivamente la banca aveva ceduto il credito a una società cessionaria, la quale aveva intimato precetto ai debitori. Questi avevano proposto opposizione all’esecuzione, accolta in primo grado, e la cessionaria aveva proposto appello. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione ritenendo non dimostrata la legittimazione attiva della cessionaria e irrilevante una missiva della banca cedente che dichiarava l’avvenuta cessione. Nel ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto: 1) violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che la rituale cessione del credito risultava dall’avviso pubblicato in G.U. ex art. 58 t.u.b.; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello fondato la decisione su un presupposto di fatto inesistente, ossia che il credito non fosse stato ceduto; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante la lettera della banca cedente senza spiegare le ragioni della sua inutilizzabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso; ha dichiarato assorbito il primo motivo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, perché proceda a nuovi accertamenti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi, rispettivamente, all’acquisizione ufficiosa di un dato tratto dal sito della banca cedente senza contraddittorio e alla motivazione apparente sull’irrilevanza della missiva di conferma della cessione.

Norme richiamate

  • art. 58 t.u.b.

    richiamato come disciplina della cessione dei crediti bancari e dell’avviso in G.U. a fini di opponibilità e prova della cessione

  • L. n. 130 del 1999, artt. 4 e 7

    richiamati dalla ricorrente in tema di cessione di crediti, senza che la Corte di cassazione ne esamini nel merito la portata

  • art. 1263 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla cessione del credito e sui suoi effetti

  • art. 1264 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sull’opponibilità della cessione al debitore ceduto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova della cessione e della legittimazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte lo richiama come violato dalla acquisizione e valutazione di una fonte di prova formata senza contraddittorio e, nel secondo motivo, per il preteso fondamento su un fatto inesistente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare il difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 97 disp. att. c.p.c.

    richiamato come divieto per il giudice di ricevere private informazioni; la Corte lo considera violato dal procedimento officioso svolto in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio civile il giudice non può acquisire o utilizzare informazioni o elementi di prova al di fuori del contraddittorio, mediante consultazioni ufficiose svolte in camera di consiglio su siti o fonti esterne, se il risultato dell’attività non è sottoposto alla verifica delle parti.
  • L’attività istruttoria o ricognitiva del giudice non può essere ricondotta al fatto notorio quando richieda la mediazione di dati codificati, verifiche selettive o operazioni interpretative; il fatto notorio riguarda solo circostanze immediatamente percepibili e comunemente note.
  • La motivazione è apparente quando il giudice afferma l’irrilevanza di un documento senza esporre le ragioni logiche e giuridiche della sua inutilizzabilità, in modo da impedire il controllo sulla correttezza della decisione.
  • Se la decisione di merito è viziata da nullità processuali o da motivazione apparente su punti decisivi, la Corte di cassazione può accogliere i relativi motivi, dichiarare assorbite le censure residue e rinviare al giudice di merito per nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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