Cassazione Penale, Ordinanza n. 00510/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato era stato condannato in primo grado per detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti e, in appello, la Corte territoriale aveva rideterminato la pena sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Contro la sentenza di appello l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso non conteneva altro di specifico e si appuntava sulla pretesa omissione motivazionale del giudice di secondo grado dopo il patteggiamento in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel patteggiamento in appello reintrodotto dalla l. n. 103/2017, il giudice di secondo grado che accolga la richiesta ex art. 599-bis c.p.p. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di aggravanti, poiché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. La doglianza, dunque, è stata ritenuta irricevibile/inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice richiamata quale titolo di responsabilità per il reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di merito.
norma sul c.d. patteggiamento in appello; una volta definito l'accordo, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nei limiti del devolutum e dei motivi rinunciati.
la sua applicazione non richiede una motivazione specifica nel caso di sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello; la doglianza sulla sua omissione è stata reputata generica e inammissibile.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
l. n. 103 del 2017, art. 1, comma 56
ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello, rilevante per delimitare l'ambito del sindacato del giudice di secondo grado.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata in tema di presupposti per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado che recepisca l'accordo delle parti non è tenuto a motivare espressamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando l'oggetto del controllo sia limitato ai motivi non rinunciati.
- La deduzione in cassazione di una generica omissione motivazionale sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., contro una sentenza definita ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., è inammissibile se non si confronta con la struttura devolutiva del rito e con la rinuncia ai motivi di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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