Cassazione Penale, Sentenza n. 39543/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (fatti del 2017, cessioni a Simone Spagnulo). Le censure in cassazione lamentano: i) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, chiedendo riesame del compendio indiziario e contestando l'attendibilità del teste acquirente; ii) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.114 c.p.; iii) mancata concessione delle attenuanti generiche ex art.62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli ripetitive e riconducibili a censure di merito non consentite in sede di legittimità. La Corte territoriale ha valutato credibile e coerente la testimonianza del compratore Spagnulo e ha ritenuto provata la partecipazione materiale di entrambi i ricorrenti all'attività di cessione, giudicandone il contributo non marginale. Pertanto sono state confermate la decisione penale e il diniego delle attenuanti richieste. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Utilizzati per configurare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione di entrambi i ricorrenti nella cessione dello stupefacente
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la condanna è stata pronunciata in relazione a questa fattispecie per le cessioni a Simone Spagnulo
Circostanza attenuante speciale: la Corte ha negato il riconoscimento perché il contributo dei ricorrenti all'attività illecita è stato ritenuto non marginale
Attenuanti generiche: la Corte territoriale ha escluso la concessione per la gravità del fatto e per il ruolo non marginale degli imputati, indicativo di significativa capacità a delinquere
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla misura della sanzione pecuniaria: in assenza di prova di 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per riesaminare il merito probatorio: le censure che chiedono una riconsiderazione delle valutazioni di fatto e di credibilità dei testimoni sono generalmente dichiarate inammissibili.
- La valutazione della credibilità del teste (es. acquirente della droga) spetta al giudice di merito; salvo evidenti contraddizioni o illogicità, tale valutazione è rispettata in sede di legittimità.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti (speciali o generiche) può essere escluso quando il contributo dell'imputato all'attività illecita è stato ritenuto non marginale e il fatto presenta rilevante gravità e indicazioni di capacità a delinquere.
- Motivi reiterativi o che si risolvono in semplice critica della valutazione probatoria rischiano l'inammissibilità del ricorso per essere censurati come questioni di merito.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali.
- Per massimizzare le chance in Cassazione, il difensore dovrebbe privilegiare censure di diritto (violazione di norme, vizi procedurali, vizio formale di motivazione) e documentare con chiarezza eventuali contraddizioni manifeste nel materiale probatorio.
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