Cassazione Penale, Ordinanza n. 07492/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna per evasione. Dal testo emerge un solo motivo, articolato ma ritenuto generico e formulato con clausole di stile, quindi non idoneo a confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, secondo l'ordinanza, aveva emesso la decisione all'esito di giudizio abbreviato, con argomentazioni ritenute corrette sul piano giuridico e aderenti ai fatti accertati, sia quanto alla prova della responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio, valorizzando plurimi precedenti penali, anche per reati analoghi e successivi a quello esaminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto era generico e non consentito in sede di legittimità perché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello. Ha inoltre confermato implicitamente la tenuta della motivazione della decisione impugnata, sia sulla responsabilità per evasione sia sulla dosimetria della pena. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso poi dichiarato inammissibile.
giudizio abbreviato
La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di giudizio abbreviato; la Corte evidenzia che la motivazione di merito era corretta e aderente ai fatti accertati.
Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso formulato in modo generico o con clausole di stile, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la sentenza di merito dà conto in modo puntuale degli elementi di prova e delle ragioni del giudizio di responsabilità, il ricorso che non contesti puntualmente tali passaggi è inammissibile.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se il ricorso si confronta con gli specifici criteri utilizzati dal giudice di merito; non basta una contestazione meramente assertiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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