Cassazione Civile, Ordinanza n. 10040/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta da una società per ottenere la liquidazione di un'indennità per la custodia di materiale pirotecnico sequestrato nell'ambito di un procedimento penale. Il Tribunale di Napoli ha accolto in parte l'opposizione e ha liquidato € 45.306, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennità e delle spese. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del contraddittorio e nullità del provvedimento, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente dichiarato la sua contumacia nonostante la tempestiva costituzione in giudizio e le difese svolte; con il secondo ha dedotto omesso esame della costituzione e delle difese ministeriali. La resistente ha depositato controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il giudice di merito aveva radicalmente violato il principio del contraddittorio ignorando del tutto la tempestiva costituzione e le difese del Ministero, e aveva fondato la decisione anche sulla erronea e insussistente contumacia dell'amministrazione. Ha quindi escluso che si trattasse di mero errore materiale e ha qualificato il vizio come nullità della decisione. Il secondo motivo è stato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'opposizione sulla liquidazione dell'indennità per la custodia del materiale sequestrato.
Testo unico delle spese di giustizia richiamato quale disciplina applicabile all'opposizione.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, leso dall'erronea dichiarazione di contumacia.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione del contraddittorio.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità del provvedimento e del procedimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del provvedimento impugnato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale evocata per denunciare la nullità della decisione e del procedimento.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La totale omissione, da parte del giudice di merito, dell'esame delle difese tempestivamente depositate da una parte integra una radicale violazione del principio del contraddittorio e determina nullità della decisione.
- Quando la decisione è fondata, anche solo in via argomentativa, sulla erronea dichiarazione di contumacia di una parte che in realtà si è costituita, il vizio non è un mero errore materiale ma incide sul procedimento e sulla validità del provvedimento.
- In sede di legittimità, a fronte di una nullità per violazione del contraddittorio, non è necessario che il ricorrente ripercorra nel merito tutte le ragioni di opposizione se il giudice di merito ha del tutto ignorato le difese della parte costituita.
- L'assorbimento del motivo che deduce omesso esame consegue all'accoglimento della censura principale che impone la cassazione della decisione e il riesame degli atti in sede di rinvio.
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