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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24268/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un passeggero ha chiesto il risarcimento dei danni riportati mentre scendeva da un autobus di linea. In primo grado il Giudice di Pace ha accolto la domanda e liquidato una somma a titolo risarcitorio. La società convenuta, rimasta contumace in primo grado, ha proposto appello deducendo la nullità della notificazione dell’atto introduttivo e chiedendo la riforma della decisione; il giudice d’appello ha accolto solo in parte l’impugnazione, riducendo l’importo liquidato. In cassazione il danneggiato ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha denunciato la tardività dell’appello, sostenendo che la notificazione della sentenza di primo grado avesse fatto decorrere il termine breve e che la notificazione dell’atto d’appello fosse stata eseguita nel medesimo luogo ritenuto valido per la citazione; con il secondo ha lamentato omessa pronuncia sulla eccezione di tardività dell’appello, che assumeva di avere ritualmente sollevato in comparsa di costituzione. La società ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta la validità della notificazione della citazione di primo grado e della notificazione della sentenza, assumendo che la notificazione fosse stata eseguita presso una sede diversa da quella legale senza prova che quel luogo fosse sede effettiva dell’ente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia del giudice di merito sull’eccezione di tardività dell’appello. Ha dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso principale e, per conseguenza, anche il ricorso incidentale della società. Non risulta dal testo un dispositivo finale di cassazione con rinvio o decisione nel merito oltre l’accoglimento del motivo e la declaratoria di assorbimento.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla tardività dell’appello e sul passaggio in giudicato della sentenza notificata.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la notificazione della sentenza avrebbe fatto decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decorrenza dei termini di impugnazione dopo la notificazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte reputa fondata la censura di omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale sulla validità della notificazione a persona giuridica.

  • art. 46 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per la disciplina della sede della persona giuridica ai fini delle notificazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il giudice deve pronunciarsi espressamente sulle eccezioni ritualmente sollevate dalla parte, inclusa quella di tardività dell’impugnazione; la sua omissione integra violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • La questione della validità della notificazione eseguita presso una sede diversa da quella legale della persona giuridica è valutata dal giudice di merito alla luce degli atti acquisiti; l’accertamento della sede effettiva, se logicamente e adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
  • Quando l’accoglimento di un motivo di ricorso assorbe la questione preliminare che ne è oggetto, restano assorbite le ulteriori censure dipendenti e, se logicamente subordinate, anche le doglianze del ricorso incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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