Cassazione Penale, Sentenza n. 26698/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile, constatando un disallineamento della decisione impugnata rispetto al nuovo testo dell'art. 131-bis cod. pen. e osservando che, in ogni caso, il termine massimo di prescrizione del reato contestato (tentato furto pluriaggravato) è decorso il 11 dicembre 2022. Per tale motivo ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso articolato in due motivi: contestazione dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2020) e censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Norme richiamate
comma primo, nn. 2 e 5 e comma secondo
Il fatto è stato originariamente qualificato come tentato furto pluriaggravato ai sensi di questa disposizione
La decisione impugnata risultava disallineata rispetto al nuovo testo della norma (modificata dal d.lgs. n.150/2020); il reato in esame rientra nei limiti edittali previsti dal nuovo art. 131-bis (pena detentiva minima non superiore a due anni), sicché la corretta valutazione dell'applicabilità della norma era rilevante
d.lgs. n.150 del 2020
Ha modificato il testo dell'art. 131-bis cod. pen., rideterminando i limiti edittali che hanno incidenza sull'applicabilità di misure alternative o attenuanti
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a determinare una pronuncia ai sensi di questa norma, con riferimento alla eventuale declaratoria di inammissibilità
Utilizzato per determinare la durata base della pena (si è fatto riferimento a sei anni e otto mesi quale misura rilevante ai fini del calcolo della prescrizione)
Applicato per l'aumento di un quarto nel calcolo complessivo del termine di prescrizione, portando il termine massimo a otto anni e quattro mesi
Massime di principio
- Se una modifica normativa (es. d.lgs. n.150/2020 su art. 131-bis) riduce i limiti edittali, occorre verificare se il fatto rientri nei nuovi limiti: ciò può influire sull'applicabilità di misure alternative o attenuanti.
- Prima di decidere nel merito su questioni sanzionatorie o attenuanti, il giudice deve sempre verificare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione; se la prescrizione è già intervenuta, il provvedimento può essere annullato senza rinvio.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto della durata della pena edittale e degli aumenti previsti (es. il quarto ex art. 161), nonché di eventuali sospensioni o interruzioni: errori in questo calcolo possono determinare l'estinzione del reato.
- La rilevanza di art. 131-bis può rendere necessaria una rivalutazione della misura della pena e delle circostanze attenuanti; la sua esclusione deve essere motivata tenendo conto del testo vigente al momento della decisione.
- Quando il motivo di impugnazione riguarda esclusivamente questioni di applicazione di norme che incidono sui limiti edittali, può risultare decisiva l'analisi combinata della normativa sostanziale e del termine di prescrizione.
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