Cassazione Civile, Ordinanza n. 14509/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento. La cartella derivava da due avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione. La contribuente aveva contestato la cartella deducendo la nullità delle notifiche a monte. La CTR aveva ritenuto nulle entrambe le notifiche perché le relate non indicavano in modo completo il luogo delle notifiche e, in particolare, non riportavano l'attestazione delle ricerche compiute dal notificatore e dell'irreperibilità del destinatario o di altri soggetti abilitati alla ricezione. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 140 e 148 c.p.c., sostenendo che il luogo di notificazione risultava comunque dall'intestazione dei plichi e che la mancata ripetizione di tale dato nella relata integrasse una mera irregolarità formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando si procede alla notifica ex art. 140 c.p.c., l'omessa attestazione nella relata del mancato reperimento del destinatario o delle persone abilitate alla ricezione, nonché delle ricerche svolte dal notificatore secondo l'ordine previsto dall'art. 139 c.p.c., rende illegittimo il ricorso a tale procedura e determina la nullità della notifica dell'avviso di accertamento. Poiché la cartella di pagamento traeva origine da avvisi invalidamente notificati, anche la cartella è stata ritenuta nulla. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione.
La procedura è utilizzabile solo se dalla relata risulta espressamente il mancato reperimento del destinatario o dei soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c. e il compimento delle formalità previste; l'omessa attestazione di tali circostanze rende nulla la notifica.
Costituisce il sistema di notificazione ordinario cui l'art. 140 rinvia in via tassativa quanto all'ordine dei soggetti da ricercare e alla verifica del loro reperimento o rifiuto di ricezione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa sufficienza formale della notificazione.
La relata di notifica va interpretata complessivamente, attribuendo alle singole parti il senso ricavabile dal contesto dell'atto e non da una lettura atomistica.
Richiamato per il controricorso illustrato in memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nella notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la relazione dell'ufficiale notificatore deve dare conto in modo espresso e puntuale dell'impossibilità di consegna secondo l'ordine previsto dall'art. 139 c.p.c., del mancato reperimento del destinatario o delle persone abilitate e delle formalità compiute; tali elementi non possono essere presunti né desunti aliunde.
- La relata di notifica non richiede formule sacramentali, ma deve essere letta nel suo complesso; tuttavia, l'interpretazione complessiva non può colmare la totale mancanza di attestazioni essenziali sul presupposto della notificazione ex art. 140 c.p.c.
- La nullità della notifica dell'avviso di accertamento si riflette sulla validità della successiva cartella di pagamento quando quest'ultima sia conseguenza dell'avviso invalidamente notificato.
- Il dato dell'indirizzo riportato sul plico o sull'intestazione dell'atto non sana la mancanza, nella relata, dell'attestazione delle ricerche e dell'irreperibilità necessarie per legittimare la notificazione ex art. 140 c.p.c.
Come è indicizzato
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