Cassazione Civile, Ordinanza n. 34633/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia trae origine da un articolato rapporto bancario e di garanzia: una società aveva ottenuto un leasing immobiliare e, a corredo dell’operazione, un soggetto aveva prestato fideiussione bancaria previa costituzione di un pegno su un deposito. Successivamente la banca aveva escusso parzialmente il pegno per coprire saldi debitori di altri conti correnti e, in parallelo, aveva richiesto l’adempimento delle fideiussioni prestate a garanzia di debiti della società. In primo grado il tribunale aveva ritenuto parzialmente nullo il contratto di pegno, aveva dichiarato illegittimo l’addebito di una somma sul conto vincolato e, accogliendo la domanda riconvenzionale della banca, aveva condannato il fideiussore e gli altri garanti al pagamento del residuo. In appello il fideiussore principale aveva contestato la validità del solo pegno, mentre la banca aveva proposto appello incidentale limitatamente alla nullità parziale del pegno; gli altri fideiussori erano rimasti contumaci. La corte territoriale, oltre a respingere gli appelli sul pegno, aveva però rilevato d’ufficio la nullità di tutte le fideiussioni per violazione della normativa antitrust e aveva quindi dichiarato che nulla fosse dovuto dai garanti. Il ricorso per cassazione censurava tale statuizione, deducendo che la questione della validità delle fideiussioni non era stata devoluta in appello ed era ormai coperta da giudicato interno, con conseguente violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 342 e 112 c.p.c.; veniva inoltre dedotta l’incompetenza funzionale del giudice adito sulla questione antitrust e, in subordine, l’erroneità nel merito della declaratoria di nullità totale o comunque la sua eventuale parzialità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d’appello avesse pronunciato oltre i limiti del devoluto e in violazione del giudicato interno, perché la validità delle fideiussioni non era stata impugnata e il relativo capo della sentenza di primo grado era ormai coperto da giudicato. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e, decidendo nel merito, ha eliminato il capo del dispositivo d’appello che dichiarava la nullità delle fideiussioni e che affermava non essere dovuto nulla dai fideiussori solidali. È stata invece confermata per il resto la sentenza di appello, compresa la decisione sugli appelli principale e incidentale relativi al contratto di pegno e la regolazione delle spese di secondo grado. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei controricorrenti in solido.
Norme richiamate
il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile; una questione non più devoluta e non censurata non può essere riaperta d’ufficio dal giudice d’appello
il giudicato formale preclude la revisione del capo non impugnato
il giudice non può pronunciare ultra petita né su questioni estranee al thema devolutum
l’appello delimita il perimetro della cognizione del giudice del gravame ai capi e punti specificamente censurati
dedotto come vizio di violazione di legge per l’erronea applicazione delle norme sul giudicato e sull’effetto devolutivo
dedotto come nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del principio devolutivo
dedotto come omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata assorbita
richiamato nel secondo motivo per la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa
richiamato per individuare la competenza delle sezioni specializzate sulle controversie antitrust
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 168/2003
richiamato per la distribuzione territoriale inderogabile della competenza delle sezioni specializzate
richiamato quale base normativa delle controversie antitrust e della competenza specializzata
richiamato nel terzo motivo sul riparto dell’onere probatorio, ma non esaminato per assorbimento
richiamato nel terzo motivo sulla nullità del contratto di fideiussione, ma non esaminato per assorbimento
richiamato nel terzo motivo sulla nullità parziale, ma non esaminato per assorbimento
richiamato nel terzo motivo, ma non esaminato per assorbimento
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina antitrust e alla nullità delle fideiussioni
art. 1 d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3
richiamato nel terzo motivo in materia di tutela antitrust
Massime di principio
- Il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio la nullità di un contratto o di una garanzia quando sulla validità di quel rapporto si sia formato giudicato interno per mancata impugnazione del relativo capo di sentenza.
- L’effetto devolutivo dell’appello impedisce di estendere la cognizione a punti della decisione di primo grado non censurati, neppure implicitamente, dai motivi di gravame.
- La nullità rilevabile d’ufficio incontra un limite nel giudicato: il potere officioso non può superare un capo ormai definitivo.
- Se la cassazione accoglie una censura per ultrapetizione o violazione del giudicato interno e la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito eliminando il capo erroneamente pronunciato.
- I motivi di ricorso ulteriori restano assorbiti quando l’accoglimento di un motivo è sufficiente a travolgere il capo decisorio impugnato.
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