Sentenza n. 2622/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 2922/2024 emessa in data 3 luglio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato che aveva prestato servizio per diversi anni scolastici, ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata spontanea esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e dei difensori, e trasmessa in copia informatica al Ministero tramite PEC insieme al ricorso. Essa non indicava il tribunale amministrativo competente, il provvedimento del giudice ordinario del quale si chiedeva l'esecuzione, la parte resistente né la data di rilascio. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione era stata rilevata in udienza e l'assenza del difensore implicava rinuncia al contraddittorio sulla questione. È stata esaminata anche la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, nonché la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e generica non soddisfaceva l'esigenza di individuare specificamente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. Il deposito telematico della copia informatica della procura cartacea insieme al ricorso nativo digitale non consente di equipararla a una procura apposta in calce o a margine, perché la congiunzione telematica dei documenti non garantisce né la piena consapevolezza della parte circa l'atto cui si riferisce la procura né la anteriorità o contestualità del mandato rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e ha escluso la rinnovabilità del requisito ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. È stata altresì negata la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare l'impostazione più prudente. La sentenza ha inoltre ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., essendo il rilievo emerso in udienza e non dopo il passaggio in decisione, oltre che in ragione dell'assenza del difensore della ricorrente. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica sulla considerazione della procura come apposta in calce non elimina, quando la procura è redatta su foglio separato, la necessità che essa contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia; il deposito telematico congiunto non sana una procura sostanzialmente generica.
L'avviso sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece imposto, secondo la pronuncia, quando il rilievo sia formulato in udienza e il difensore non sia presente, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina del processo amministrativo che richiede l'esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare, nel processo amministrativo, la mancanza originaria del requisito di ammissibilità della procura speciale.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è esclusa quando esistevano orientamenti interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
Il patrocinio tecnico obbligatorio giustifica l'esigenza che la procura speciale sia redatta con accuratezza e riferita alla controversia concreta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma è richiamata quale base del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario la cui sentenza si chiedeva di eseguire.
Richiamato quale base del vincolo nomofilattico dell'Adunanza plenaria, la cui sentenza n. 11/2025 è stata applicata dal TAR.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, comprese, in termini sostanziali, l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria competente; una procura separata priva di tali elementi è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura redatta su supporto cartaceo e depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene per ciò solo una procura apposta in calce al ricorso: il deposito telematico congiunto non sostituisce l'indicazione, nella procura, degli elementi identificativi della controversia e non garantisce la consapevolezza della parte circa l'atto cui il mandato si riferisce.
- La procura speciale deve preesistere o essere almeno coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata anteriormente alla notificazione o al deposito telematico dell'atto.
- Nel processo amministrativo, la mancanza originaria della procura speciale, richiesta quale requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la disciplina o gli orientamenti interpretativi offrivano alla parte parametri sufficienti per adottare una condotta processuale prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi già esistenti non integra, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa idonea alla rimessione in termini.
- Quando una questione rilevata d'ufficio è sollevata in udienza e il difensore della parte non è presente, l'assenza può essere considerata rinuncia implicita al contraddittorio e non impone l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni emerse dopo il passaggio in decisione.
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