Sentenza n. 12571/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Roma del 16 novembre 2022, con il quale è stata rigettata la domanda alla domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 per i settori di attività di cui al comma 3, lett. B e C del medesimo articolo – assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (-OMISSIS-), presentata in data 22 giugno 2020 a favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Roma sulla domanda di emersione presentata in suo favore da un datore di lavoro per attività di assistenza alla persona e lavoro domestico. Il diniego era fondato, da un lato, sul parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro relativo alla capacità economica del datore e, soprattutto, sulla mancata assunzione di un precedente lavoratore straniero richiesto nell'ambito dei flussi 2010, senza che fosse stata fornita una giustificazione riconducibile alla forza maggiore; dall'altro, sull'insufficienza del reddito del datore rispetto alla pluralità di rapporti di lavoro richiesti. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, dell'art. 103, commi 9 e 15, d.l. 34/2020, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione avesse ignorato le osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi e avesse erroneamente valutato i presupposti del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e delle regole partecipative, rilevando che gli interessati erano stati posti in condizione di presentare controdeduzioni e che il provvedimento aveva espressamente valutato tali osservazioni, ritenendole non idonee a superare i motivi ostativi. Ha ritenuto adeguata anche l'istruttoria, poiché la Prefettura aveva acquisito il parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro sulla capacità economica del datore e sulla congruità delle condizioni di lavoro, aveva comunicato i motivi ostativi e aveva richiesto la documentazione necessaria a dimostrare l'eventuale impossibilità oggettiva di procedere alla precedente assunzione. Tale documentazione non era stata fornita, essendosi il ricorrente limitato a richiami generici a precedenti giurisprudenziali. Il giudice ha quindi ritenuto legittimo il diniego, in applicazione dell'art. 103, comma 9, d.l. 34/2020, che preclude l'emersione in caso di mancata assunzione del lavoratore straniero precedentemente richiesto, salvo prova di una causa di forza maggiore non imputabile al datore. La motivazione dell'atto è stata giudicata sufficiente perché contenente il riferimento alla disciplina applicata e l'indicazione dei fatti rilevanti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare nei settori previsti dalla norma, tra cui l'assistenza alla persona e il lavoro domestico.
art. 103, comma 9, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare
La mancata assunzione del lavoratore straniero precedentemente richiesto costituisce causa di rigetto della domanda di emersione, salvo che il datore dimostri una causa di forza maggiore non imputabile.
art. 103, comma 15, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate
Impone l'acquisizione del parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro sulla capacità economica del datore e sulla congruità delle condizioni di lavoro nell'istruttoria della domanda di emersione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando gli interessati possono presentare osservazioni e l'amministrazione le esamina, motivando perché non sono idonee a superare i motivi ostativi.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la mancata assunzione di un lavoratore straniero precedentemente richiesto dal datore costituisce causa ostativa all'accoglimento di una successiva domanda, salvo che il datore dimostri una causa di forza maggiore non imputabile, intervenuta dopo l'espletamento della precedente procedura di ingresso o di emersione.
- Il contraddittorio ex art. 10-bis l. 241/1990 è soddisfatto quando l'amministrazione comunica i motivi ostativi, consente agli interessati di presentare controdeduzioni e dà conto nel provvedimento finale delle ragioni per cui tali osservazioni non superano gli ostacoli all'accoglimento dell'istanza.
- Nell'istruttoria delle domande di emersione, l'amministrazione può fondare il diniego sul parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro relativo alla capacità economica del datore e alla congruità delle condizioni di lavoro, purché il parere sia acquisito nell'ambito del procedimento e i relativi rilievi siano sottoposti al contraddittorio degli interessati.
- La motivazione del diniego di emersione è adeguata quando richiama la disciplina applicabile e indica i presupposti fattuali che collocano la fattispecie nella causa ostativa prevista dalla legge.
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