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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20165/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il richiedente, cittadino nigeriano, aveva chiesto lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, deducendo di essere figlio unico, di religione cristiana pentecostale, e di essere stato perseguitato dalla confraternita degli "Ogboni" dopo la morte del padre, membro dell'organizzazione: avrebbe subito pressioni per entrarvi, si sarebbe trasferito più volte senza riuscire a sottrarsi alle minacce e sarebbe infine fuggito dal Paese per il timore di essere ucciso in caso di rifiuto. La Corte d'appello aveva confermato il diniego ritenendo il racconto vago e non credibile, escludendo sia i presupposti della protezione rifugiato/sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007, sia quelli della protezione umanitaria per mancanza di allegazioni di vulnerabilità. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e degli artt. 3, 5 e 14 d.lgs. n. 251/2007, lamentando che il giudice di merito non avesse applicato il principio dell'onere probatorio attenuato e non avesse svolto l'adeguata cooperazione istruttoria, pretendendo indebitamente da lui la prova del potere della setta e della mancata protezione statale. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), per violenza indiscriminata; con il quarto ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 in tema di protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondati i rilievi sulla mancata corretta applicazione del principio di cooperazione istruttoria e dell'onere probatorio attenuato, nonché sulla motivazione solo apparente circa la non credibilità del racconto. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la Corte d'appello aveva accertato, sulla base di COI specifiche, che la situazione di conflitto/violenza indiscriminata riguardava un'area diversa da quella di provenienza del richiedente, e il ricorso si limitava a genericità senza fonti diverse o più aggiornate. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità e la verifica dei fatti allegati devono essere svolte tenendo conto del principio dell'onere probatorio attenuato e del dovere di cooperazione istruttoria del giudice.

  • art. 5 d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato insieme agli artt. 3 e 14 per escludere che fosse corretto addossare al richiedente un onere probatorio pieno circa il potere persecutorio del gruppo e la mancata protezione statale.

  • art. 14 d.lgs. n. 251/2007

    Le vicende narrate relative a minacce provenienti da soggetti non statuali possono integrare il danno grave; la lett. c) richiede invece l'accertamento di una minaccia grave derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, esclusa nel caso di specie per l'area di provenienza.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Impone al giudice il dovere di cooperazione istruttoria e di verifica officiosa mediante fonti informative aggiornate a fronte di allegazioni non manifestamente implausibili.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Motivo sulla protezione umanitaria assorbito per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato nel motivo dichiarato inammissibile in tema di valutazione della minaccia grave da violenza indiscriminata.

Massime di principio

  • In materia di protezione internazionale, quando il racconto del richiedente sia sorretto da allegazioni non implausibili e da riferimenti a un contesto noto di persecuzione o minaccia, il giudice non può limitarsi a una valutazione meramente soggettiva della credibilità, ma deve attivare il dovere di cooperazione istruttoria mediante fonti aggiornate e pertinenti.
  • Il richiedente asilo non è tenuto a provare con rigore pieno fatti che per loro natura richiedono accertamenti officiosi; grava invece su di lui un onere di allegazione sufficiente a consentire la verifica giudiziale, mentre incombe al giudice colmare le lacune istruttorie attraverso le COI.
  • La provenienza della minaccia da soggetti non statuali non esclude di per sé la configurabilità del danno grave ai fini della protezione sussidiaria, ove la minaccia sia connotata da diffusività e generalità tali da incidere sulla libertà e incolumità della persona e vi sia necessità di verificare l'effettività della protezione interna.
  • La censura relativa alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), è inammissibile quando il giudice di merito abbia fondato il proprio accertamento su fonti informative specifiche e aggiornate e il ricorrente si limiti a contestazioni generiche, senza indicare COI alternative o più recenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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