Cassazione Civile, Ordinanza n. 00598/2026 del 10/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La società ricorrente aveva acquistato, quale cessionaria, un credito originariamente vantato da un terzo verso la resistente; dopo aver pagato il corrispettivo della cessione, aveva appreso che la cedente non aveva eseguito la prestazione sottostante al credito e che la debitrice ceduta aveva comunque versato alla cedente parte dell’importo "in acconto". La cessionaria aveva quindi agito nei confronti della cedente per far valere la garanzia pro soluto e, separatamente, aveva convenuto la debitrice ceduta per ottenere il pagamento del credito ceduto o, in subordine, il risarcimento del danno per l’erroneo riconoscimento della certezza, liquidità ed esigibilità del credito. In appello la debitrice aveva ottenuto la riforma della sentenza di primo grado, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che la mancata impugnazione incidentale da parte della cessionaria avesse fatto passare in giudicato la statuizione di primo grado sulla risoluzione del contratto di cessione, con conseguente venir meno del titolo per agire verso la debitrice ceduta. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., sostenendo di non essere onerata di proporre appello incidentale, essendo risultata vittoriosa in primo grado, e che la risoluzione della cessione non era stata mai specificamente domandata dalle parti né poteva considerarsi passata in giudicato; ha inoltre richiamato la disciplina contrattuale di retrocessione del credito, per affermare che, in difetto di restituzione del corrispettivo di cessione, il credito non era mai tornato nella sfera del cedente e che la Corte d’appello aveva errato nel ritenere interrotto il nesso causale tra la condotta della debitrice e il danno lamentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la parte della sentenza di primo grado relativa alla risoluzione del contratto di cessione non integrasse un capo autonomo suscettibile di giudicato, ma costituisse al più una premessa logica della decisione di accoglimento; perciò la mancata proposizione di appello incidentale non impediva alla Corte d’appello di divergere da quella premessa. Tuttavia, la ricorrente non ha colpito efficacemente la ratio della sentenza impugnata, limitandosi a sostenere l’assenza di giudicato e l’assenza di onere di appello incidentale, senza censurare in modo specifico l’affermazione decisiva secondo cui, se il contratto di cessione è risolto, il cessionario non può più far valere verso il debitore ceduto la pretesa di pagamento del credito, perché il credito rientra nella sfera giuridica del cedente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta inidonea a scalfire la ratio decidendi, perché non aggrediva specificamente la questione decisiva posta dalla Corte d’appello.
È richiamato per sostenere che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale sulle domande/eccezioni respinte o assorbite, ma solo a riproporle nelle difese di secondo grado.
È richiamato per affermare che le domande e le eccezioni non accolte in primo grado possono essere semplicemente riproposte, senza appello incidentale, dalla parte risultata vittoriosa.
È la norma sulla trattazione camerale del ricorso in cassazione richiamata nel procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
È menzionato in relazione alla condanna al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute.
È richiamata come norma modificativa della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il giudicato in appello può formarsi solo su un capo autonomo e decisivo della sentenza di primo grado; non si forma invece su mere argomentazioni, su premesse logiche della decisione o su accertamenti non autonomi.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per riproporre questioni o eccezioni non accolte o assorbite, ma resta fermo che il giudice di appello può comunque pervenire a conclusioni diverse su punti non coperti da giudicato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non attinge la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata, limitandosi a contestare profili diversi o solo teoricamente rilevanti.
- Nella cessione di credito, se il contratto di cessione è stato risolto, il cessionario non può più pretendere il pagamento del credito dal debitore ceduto, perché il credito rientra nella sfera giuridica del cedente.
- L’eventuale operatività di pattuizioni di retrocessione o di garanzia tra cedente e cessionario non consente, di per sé, di mantenere in capo al cessionario il potere di agire verso il debitore ceduto se il titolo di cessione è venuto meno.
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