Sentenza n. 3452/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in complessivi € 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali del primo grado. Hanno dedotto che, pur essendo stata integralmente accolta la domanda di ottemperanza relativa all’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto somme dovute sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il TAR aveva liquidato soltanto € 500,00, importo ritenuto inferiore ai minimi derivanti dai parametri forensi applicabili. Hanno sostenuto che la liquidazione avrebbe dovuto essere almeno pari al 50% dei valori medi, quantificandola in € 1.189,00, e hanno denunciato il difetto assoluto di motivazione, assumendo che il riferimento al carattere seriale della controversia costituisse una motivazione apparente e stereotipata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha parzialmente riformato la sentenza del TAR quanto alla liquidazione delle spese del primo grado. Ha ritenuto non corretta la quantificazione di € 500,00, perché inferiore ai valori risultanti dai parametri forensi approvati dal d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Il Collegio ha tuttavia escluso il difetto assoluto di motivazione: il riferimento al carattere oggettivamente seriale del contenzioso è stato considerato idoneo a giustificare la liquidazione ridotta. In applicazione del potere discrezionale del giudice nella quantificazione delle spese, ma nel rispetto del divieto di riconoscere somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime applicabili, le spese del primo grado sono state rideterminate in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
Richiamato dalle appellanti in relazione all’obbligo di motivazione sulle spese di lite; il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto sufficiente la motivazione fondata sul carattere seriale della controversia.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dalle appellanti quale parametro dell’obbligo motivazionale della sentenza; non è stata ravvisata una motivazione apparente.
Richiamato nel quadro della disciplina della regolazione delle spese processuali.
Richiamato nel quadro della disciplina della compensazione e liquidazione delle spese processuali.
Ha costituito il fondamento della richiesta di distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022
Consente la riduzione dei valori parametrici, ma non legittima una liquidazione al di sotto delle soglie minime risultanti dall’applicazione dei parametri.
I valori tabellari costituiscono il riferimento per la liquidazione del compenso professionale; il giudice conserva un margine discrezionale, ma non può riconoscere somme simboliche o inferiori alle soglie minime applicabili.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice, ma tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei parametri forensi applicabili e non può condurre al riconoscimento di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime previste.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la decisione sulle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; quando invece applica tale regola, la motivazione può essere più contenuta, purché consenta di comprendere la ragione della quantificazione.
- Il carattere oggettivamente seriale del contenzioso costituisce una ragione idonea a giustificare una liquidazione ridotta delle spese, ma non consente di scendere al di sotto dei valori minimi risultanti dai parametri forensi applicabili.
- La riforma della liquidazione delle spese può essere parziale: il giudice d’appello può rideterminare l’importo dovuto per il primo grado senza accogliere integralmente la maggiore quantificazione richiesta dalla parte appellante.
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