Cassazione Penale, Sentenza n. 34710/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione basata su un unico motivo: violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla prova dell'identità e della disponibilità diretta dell'immobile dove era stato riscontrato un allaccio abusivo per la sottrazione di energia elettrica. Il ricorrente deduceva che l'annotazione di polizia giudiziaria non indicava il numero civico, che egli era stato identificato senza esibizione di documento di identità, che gli agenti (tecnici E-distribuzione) non avevano compiutamente identificato la persona e che quindi sarebbero stati violati gli obblighi di identificazione previsti dall'art.349 cod.proc.pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto utilizzabile, nel rito abbreviato, il verbale di accertamento redatto dai tecnici di E-distribuzione, compresa la parte relativa all'identificazione dell'imputato (sottoscrizione del verbale e acquisizione del codice fiscale), non essendo necessaria l'esibizione di un documento di identità laddove manchino elementi che facciano presumere la falsità delle dichiarazioni rese. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue il giudizio ordinario dal rito abbreviato circa l'impiego delle dichiarazioni rese in sede di attività amministrativa/ispettiva, e ha affermato che l'art.349 non impone sempre rilievi dattiloscopici, fotografici o altri accertamenti quando l'identificazione si fondi su dichiarazioni ritenute veritiere. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito per il reato (artt.110, 624, 625 n.2 e n.7 c.p.) con pena di 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.
Norme richiamate
art.110, art.624, art.625 nn.2 e 7
Norme sostanziali relative al reato contestato (concorso di persone e furto/sottrazione di energia elettrica) applicate dal giudice di merito e confermate in Cassazione.
art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Articolo invocato dal ricorrente per motivare i vizi di motivazione e la presunta violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art.220 disp.att. cod.proc.pen.
Richiamata per spiegare i limiti all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di attività amministrativa/ispettiva; la Corte ha osservato che tale divieto è temperato nel rito abbreviato e che il verbale di verifica è utilizzabile per provare fatti strettamente relativi alla verifica, inclusa l'identificazione se emergente dal verbale (sottoscrizione e codice fiscale).
Richiamato nella giurisprudenza citata: indica regime delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che, nel rito abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese e sottoscritte possano essere utilizzate se risultano libere.
Norma sull'identificazione dell'indagato: la Corte ha interpretato che l'identificazione effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato è valida salvo elementi concreti che rendano dubbia la veridicità di tali dichiarazioni; non sempre sono obbligatori rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato le dichiarazioni rese dall'imputato/indagato durante attività amministrative di verifica possono essere utilizzate se emerga chiaramente che sono state rese liberamente e risultino sottoscritte; il divieto probatorio previsto per il rito ordinario è attenuato nel rito abbreviato.
- Il verbale di accertamento redatto dai tecnici dell'ente distributore (atto in parte irripetibile) è utilizzabile in processo abbreviato per provare i fatti storici relativi alla verifica (stato dei luoghi, modalità dell'allaccio, quantità di energia sottratta) e può contenere elementi validi di identificazione se contiene firma e dati identificativi (es. codice fiscale).
- La mancata indicazione di un numero civico o l'assenza di esibizione di un documento di identità non sono necessariamente ostative all'identificazione valida dell'indagato, purché ricorrano elementi concreti (sottoscrizione del verbale, riferimenti anagrafici, codice fiscale) e non vi siano ragioni per ritenere false le dichiarazioni.
- L'art.349 cod.proc.pen. non impone automaticamente rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici: tali accertamenti si giustificano solo se sussistono elementi che facciano dubitare della veridicità delle dichiarazioni fornite dall'indagato.
- In giudizio ordinario si richiede maggiore cautela sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede amministrativa/ispettiva; in casi analoghi occorre sempre valutare il rito celebrato e la sussistenza di segni di coercizione o di falsità delle dichiarazioni.
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