Cassazione Civile, Ordinanza n. 14397/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'azienda territoriale per l'edilizia residenziale proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva confermato in parte la decisione di primo grado di annullamento di un avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune nei suoi confronti, limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla controparte, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso accettata dal controricorrente e, per effetto di tale rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che, essendo intervenuta l'accettazione della rinuncia, non doveva provvedersi sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c. Ha escluso anche l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia di estinzione per rinuncia non è assimilabile a rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 391, quarto comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non va disposta la regolamentazione delle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, poiché tale pronuncia non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata esclude ogni pronuncia sulle spese, salvo diversa previsione normativa.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile/improcedibile non si applica alla diversa ipotesi di estinzione per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
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