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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08365/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla presentazione, da parte di una società poi dichiarata fallita, di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall. Dopo una prima proposta depositata nel marzo 2020 e successive integrazioni concesse dal tribunale ai sensi dell'art. 162 l. fall., la società ha depositato ulteriori modifiche anche oltre la scadenza del termine prorogato, introducendo un piano profondamente diverso, con continuazione dell'attività come holding di partecipazioni, dismissione di asset non strategici e immobili, mantenimento di una partecipazione ritenuta strategica, intervento finanziario di terzi e emissione di strumenti finanziari partecipativi. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda e aperto il fallimento; la corte d'appello ha confermato, ritenendo inutilizzabili le memorie tardive, qualificando la proposta come liquidatoria e rilevando ulteriori criticità di completezza, attestazione e convenienza. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 162 l. fall. per l'inapplicabilità dell'art. 154 c.p.c. al termine concesso per integrare la proposta; 2) omesso esame di fatti decisivi sull'abuso dello strumento concordatario; 3) violazione degli artt. 186-bis e 104 l. fall. per l'erronea qualificazione del piano come liquidatorio e non in continuità; 4) omesso esame sulla transazione con obbligazionisti garantiti da pegno sulla partecipazione strategica; 5) 6) 7) e 8) violazioni degli artt. 161, 162 e 186-bis l. fall. per avere la corte territoriale valorizzato profili di convenienza, fattibilità e attestazione che, secondo la ricorrente, sarebbero sottratti al sindacato giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine concesso ex art. 162 l. fall. ha natura perentoria e che, una volta scaduto, il debitore decade dalla facoltà di produrre ulteriori memorie e documenti, sicché la proposta va valutata allo stato esistente alla scadenza del termine. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il fatto dedotto era già stato esaminato dalla sentenza impugnata. Ha respinto il terzo motivo, chiarendo che un piano di concordato può dirsi in continuità solo se la prosecuzione riguarda una porzione significativa e autonoma dell'attività d'impresa, mentre nel caso concreto la società si limitava a dismettere ordinatamente partecipazioni e asset senza mantenere un nucleo aziendale funzionalmente autonomo; pertanto la proposta era liquidatoria, non in continuità. Ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse i motivi dal quarto all'ottavo, perché concernenti la proposta modificata dopo la scadenza del termine e dunque inidonei a incidere sulla ratio decisoria fondata sull'incompletezza della domanda alla data di scadenza e sulla non configurabilità della continuità aziendale. Ha condannato la ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 186-bis l. fall.

    La continuità aziendale richiede la prosecuzione di un'attività d'impresa che conservi l'identità del nucleo aziendale e non si risolva in una mera liquidazione ordinata di beni o partecipazioni.

  • art. 162 l. fall.

    Il termine concesso dal tribunale per integrare la proposta di concordato ha natura perentoria; una volta scaduto, il debitore non può far valere ulteriori memorie o documenti non autorizzati.

  • art. 154 c.p.c.

    Non opera per legittimare la valutazione di atti depositati oltre il termine perentorio concesso nel procedimento di concordato.

  • art. 161, terzo comma, l. fall.

    Richiamato in relazione alla disciplina dei termini e delle integrazioni della proposta concordataria, con effetti decadenziali in caso di inutile decorso del termine.

  • art. 104 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la continuità, ma ritenuto non decisivo rispetto alla reale natura liquidatoria del piano.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concordato, il termine assegnato dal tribunale per integrare o modificare la proposta è perentorio: decorso inutilmente, la domanda deve essere valutata sulla base del materiale tempestivamente depositato, senza considerare integrazioni tardive non autorizzate.
  • La qualificazione di un concordato come "con continuità aziendale" richiede che la prosecuzione investa un'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività economica originaria, capace di conservare la propria identità; non basta una mera gestione finalizzata alla dismissione ordinata del patrimonio.
  • Una holding che, nel piano concordatario, si limiti a ridurre le partecipazioni, valorizzare utili residue e smantellare la propria struttura organizzativa non realizza, di per sé, continuità aziendale in senso giuridico.
  • Le censure in cassazione devono colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili i motivi che investono profili non decisivi o che riguardano soltanto elementi della proposta tardivamente introdotti e dunque irrilevanti rispetto alla decisione di merito.
  • Il fatto che il giudice di merito abbia esaminato o meno la convenienza economica del piano non rileva se la decisione si fonda anzitutto sulla tardività delle modifiche e sulla mancata emersione, alla scadenza del termine, di un piano completo e attestato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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