Cassazione Penale, Sentenza n. 24775/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/09/2023 per errata determinazione del trattamento sanzionatorio in sede esecutiva. Il ricorrente contestava l'entità degli aumenti di pena applicati per la continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili: in particolare il capo relativo a 102 grammi di cocaina era stato considerato "reato-satellite" nella decisione del 7/02/2022 e gli era stato attribuito un aumento di mesi 6, ridotto a 4 per il rito, mentre nella nuova determinazione operata dal giudice dell'esecuzione tale segmento è stato valutato con un aumento pari ad anni 2 e mesi 10, in palese contrasto con i limiti di legge e con la giurisprudenza secondo cui l'aumento per i reati-satellite non può essere superiore a quello fissato dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la doglianza in quanto il giudice dell'esecuzione non si era uniformato al principio consolidato (Sez. U. n. 6296/2016) secondo cui, quando la continuazione sia già stata riconosciuta in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli già fissati nella sentenza definitiva. È stata rilevata anche la mancanza di motivazione sul diverso "valore" attribuito agli episodi già compresi nella seconda sentenza rispetto a quello oggetto di contestazione. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte di Appello di Ancona per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di riferimento sulla disciplina della concorrenza dei reati e del cumulo delle pene; la decisione segnala che gli aumenti non possono elidere i limiti già stabiliti nella sentenza irrevocabile.
Individua la disciplina applicabile al reato continuato in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione redetermina il trattamento sanzionatorio ma nel rispetto dei limiti e delle determinazioni già fissate dal giudice della cognizione.
Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Precedente giurisprudenziale cui la Corte si riferisce per il principio di diritto secondo cui, quando la continuazione è stata già riconosciuta in sede di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può aumentare gli incrementi attribuiti ai reati-satellite oltre quanto già deciso nella sentenza definitiva.
Massime di principio
- Se la continuazione è già stata dichiarata in una sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può attribuire agli stessi reati-satellite un aumento di pena superiore a quello già fissato dalla sentenza di cognizione.
- Quando più decisioni irrevocabili sono oggetto di ricomposizione in sede esecutiva, è necessario valutare la sovrapposizione dei capi e far decorrere gli aumenti solo per i fatti residui non già valutati, evitando duplicazioni o maggiorazioni ingiustificate.
- Ogni maggior incremento di pena operato in esecuzione deve essere espressamente e comparativamente motivato, indicando il "valore" dei singoli episodi in rapporto a quanto già stabilito in sede di cognizione.
- La difesa deve documentare puntualmente le determinazioni di pena già adottate nelle sentenze irrevocabili (aumenti per continuazione, riduzioni per il rito, qualificazione di reato-satellite) per poter contestare eventuali ricalcoli eccessivi in esecuzione.
- In caso di omissione di motivazione o di violazione del principio sopra indicato, la Cassazione è incline ad annullare la decisione dell'esecuzione e a rinviare per un nuovo giudizio di rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
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