Cassazione Penale, Sentenza n. 9971/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che li ha condannati per furto (ventuno batterie navali e una morsa) commesso il 20 agosto 2015 nell'arsenale militare di Taranto, nonché per reati connessi (introduzione clandestina in luogo militare, violazione dei sigilli del veicolo usato, evasione dagli arresti domiciliari per Massaro). De Mitri: censura la sussistenza del dolo specifico del furto (le batterie sarebbero "esauste" e prive di valore), lamenta vizi motivazionali e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Cantoro: contesta la sussistenza del suo concorso nel reato, deducendo assenza di prove certe e che i contatti telefonici non dimostrerebbero presenza o partecipazione. Massaro: lamenta omissione di acquisizione di prove testimoniali ritenute decisive (posizione temporale/locale alle ore del fatto), contesta la valutazione probatoria in relazione alla responsabilità per furto, introduzione clandestina ed evasione, e censura la determinazione della pena (non tenuta conto del ridotto valore delle batterie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi formulati generici, privi di specificità o diretti a una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito. In particolare: per De Mitri è stato valorizzato l'arresto in flagranza e la guida del furgone carico dei beni; per Cantoro la Corte d'appello ha ricostruito un ruolo di ideatore/organizzatore e individuato riscontri nei contatti telefonici e nella titolarità dell'impresa proprietaria del furgone; per Massaro la Corte d'appello ha ritenuto convergenti elementi (presenza al varco al momento dell'accesso del furgone, contatti telefonici, comportamento di controllo e successivo allontanamento) idonei a individuarlo come complice, e ha adeguatamente motivato anche sulla evasione domiciliare. La declaratoria di inammissibilità comporta la conferma dello stato processuale deciso in sede di merito (conferma delle condanne come da Corte d'appello, ferma la riduzione di pena e l'esclusione della recidiva per Massaro già operate dalla Corte d'appello). I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il dolo di profitto è elemento costitutivo del furto; la Corte ha ritenuto provato il fine di lucro nonostante la doglianza sul presunto scarso valore dei beni, ritenendo che la mancanza di valore non fosse stata effettivamente provata.
art. 625, comma 1, nn. 2, 5, 7, cod. pen. (circostanze aggravanti)
La presenza dell'aggravante n.7 (fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici e destinate a pubblico servizio) rende il reato procedibile d'ufficio anche dopo la riforma; la circostanza aggravante è stata ritenuta provata e ha inciso sulla prosecuzione dell'azione penale.
art. 61 n. 9 cod. pen. (circostanze)
Richiamato nel capo di imputazione; contribuisce alla cornice di responsabilità e alla valutazione della gravità complessiva dei fatti.
art. 260 cod. pen. (introduzione clandestina in luoghi militari)
Contestato e ritenuto a carico di alcuni imputati: la Corte d'appello ha ritenuto provata la collaborazione e l'accesso agevolato all'area militare.
art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli)
Rilevato a carico degli imputati che avrebbero violato i sigilli apposti sul veicolo usato per il furto; la circostanza è stata ritenuta provata dai giudici di merito.
Applicato a Massaro per la condotta in violazione degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione probatoria fondata su chiamata al citofono, bussata e controllo senza risposta.
art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto)
Invocata dai ricorrenti per escludere punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto la causa ostativa per la rilevante gravità e la pluralità dei delitti commessi.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (canone di motivazione dell'appello)
Richiesto nei motivi di ricorso di specificità; la Corte ha considerato alcune censure generiche e quindi inammissibili perché non confrontavano ragioni e motivi della decisione.
Valutata in relazione alla richiesta di nuove prove testimoniali: la Corte richiama il concetto di "prova decisiva" e il principio secondo cui l'omessa assunzione di prova deve essere tale da poter certamente determinare diversa pronuncia per essere decisiva.
La Corte distingue tra prova indiziaria (comma 2) e la chiamata di correo (comma 3), ritenendo che nel caso si applicassero le regole della chiamata di correo e che la motivazione del giudice di merito sia coerente con tale ricostruzione.
artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamati in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena; la Corte ha escluso che la determinazione adottata sia frutto di arbitrio o illogicità.
art. 23, comma 8 legge n. 176/2020
Richiamata la forma di trattazione dei ricorsi (esame senza intervento delle parti) secondo la disciplina aggiornata.
L. n. 150/2022 (riforma Cartabia)
La Corte osserva che il reato di furto resta procedibile d'ufficio nel caso concreto perché è stata contestata e ritenuta un'aggravante che lo rende procedibile, perciò la riforma non ha inciso sulla procedibilità del fatto in oggetto.
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; non è ammissibile una mera richiesta di "rivalutazione" del materiale probatorio.
- La contestazione della sussistenza del dolo (es. fine di profitto) richiede prova o argomentazione concreta e non può fondarsi su assunzioni non accertate in istruttoria (es. valore dei beni), soprattutto se il giudice di merito ha ritenuto il contrario.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è necessario dimostrare la concreta esiguità del fatto e l'assenza di gravità complessiva; pluralità di reati o elementi di particolare gravità ostano al suo riconoscimento.
- La mancata acquisizione di testimonianze è rilevante in Cassazione solo se la prova omessa è "decisiva" nel senso che, se acquisita, avrebbe certamente determinato una decisione diversa; mere dichiarazioni integrative che avrebbero richiesto valutazione comparativa non valgono come prova decisiva.
- La chiamata di correo e la valutazione degli elementi di contorno (contatti telefonici, posizione temporale al varco, comportamento anomalo) possono legittimamente fondare una condanna se la ricostruzione complessiva è coerente e priva di cadute logiche.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i parametri di legge; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di arbitrarietà o illogicità manifesta.
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