Cassazione Civile, Ordinanza n. 21036/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha notificato al titolare di una ricevitoria di scommesse, che operava per conto di una società estera attiva nella raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2008, con interessi e sanzioni. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, ottenendo il rigetto; ha poi proposto appello, anch'esso respinto dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione ha proposto ricorso affidato a nove motivi, ma nelle more l'amministrazione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo di aver annullato in autotutela la pretesa fiscale limitatamente alla posizione del ricorrente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento relativo al ricorrente e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, rilevando che l'eliminazione dell'atto impositivo ha fatto venir meno la controversia tra le parti. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, considerando che l'annullamento è intervenuto in corso di causa ed è stato conseguenza della sentenza della Corte costituzionale.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria dell'amministrazione
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
l'annullamento in autotutela della pretesa fiscale determina cessazione della materia del contendere perché viene meno la ragione di contrasto tra le parti
Massime di principio
- Quando, nel processo tributario, l'ente impositore annulla in autotutela l'atto impugnato, la controversia perde il proprio oggetto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno integrale dell'interesse alla decisione per effetto dell'eliminazione della pretesa fiscale contestata.
- Se l'annullamento in autotutela interviene in corso di causa a seguito di un mutamento giurisprudenziale o costituzionale, è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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