Cassazione Penale, Sentenza n. 10074/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per peculato: contestano il calcolo del periodo di sospensione della prescrizione (la Corte territoriale avrebbe computato la sospensione a partire dal 21/09/2019 anziché dal 21/10/2019, riducendo così illegalmente il termine di sospensione di 30 giorni) e sollevano profili di vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alla sussistenza del reato e al concorso dell'altro soggetto. Martino ha lamentato che i pagamenti venivano disposti da un soggetto diverso (il figlio) e che egli poteva essere stato indotto in errore dal figlio anche attraverso la presentazione di un documento falso; Angelo ha censurato l'apprezzamento del falso bonifico (la cui data era successiva alla consumazione del reato), ha dedotto l'assenza di prova positiva oltre ogni ragionevole dubbio e ha insistito sul fatto che, essendo il peculato reato proprio, il concorso dell'extraneus richiede specifici presupposti non dimostrati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto generiche e inidonee le censure sul calcolo della prescrizione: anche correggendo la data la riduzione sarebbe stata di soli 30 giorni e non avrebbe determinato la maturazione della prescrizione alla data della sentenza o alla data odierna. Quanto ai profili di merito, la Corte ha ritenuto non sussistere alcun vizio logico o travisamento della prova: martino, titolare dell'agenzia, era primariamente responsabile dell'andamento dell'attività e della verifica dei riversamenti; aveva consegnato un documento attestante un bonifico in risposta ai rilievi dell'ACI e aveva già avuto condotte analoghe in precedenza; angelo, che teneva i rapporti con la banca, aveva la disponibilità della documentazione e aveva prodotto un bonifico falso, elemento che i giudici di merito hanno ritenuto indice della sua attiva collaborazione e del tentativo di occultamento del mancato riversamento. La sequenza temporale e gli elementi probatori hanno escluso l'ipotesi di induzione in errore del padre. Sono state imposte ai ricorrenti le spese e la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamate nella censura sul calcolo della sospensione della prescrizione; la Corte ha ritenuto che, anche assumendo corretta la data alternativa (21/10/2019), la riduzione sarebbe stata di soli 30 giorni e non avrebbe determinato la prescrizione antecedente alla sentenza impugnata
Richiamato in relazione ai vizi procedurali denunciati; la Corte non ha ritenuto sussistere vizi tali da invalidare il calcolo dei termini o la decisione di merito
Invocato tra le norme processuali menzionate nel ricorso; la Corte non ha dato rilievo a una rettifica che sarebbe ininfluente sulla decorrenza della prescrizione
Richiamato nella impugnazione; la Corte ha valutato gli effetti sul processo e non ha ravvisato conseguenze tali da favorire l'accoglimento del ricorso
Sul piano sostanziale la Corte richiama la giurisprudenza che configura il peculato quando l'incaricato di pubblico servizio si appropria di somme incassate per conto dell'ente, anche quando agisca 'uti dominus'; inoltre precisa che il reato proprio non esclude il concorso dell'extraneus se questi fornisce un contributo materiale o agevolativo alla realizzazione del fatto delittuoso
Massime di principio
- Un errore formale nel computo della sospensione della prescrizione che comporta una variazione temporale limitata (es. 30 giorni) non è di per sé sufficiente ad affermare la maturazione della prescrizione: occorre valutare se la correzione incida concretamente sulla decorrenza utile
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né ritrae nuovo apprezzamento delle prove: ammette ricorsi solo se è dimostrabile un manifesto travisamento o una illogicità palese nella motivazione dei giudici di merito
- Nel reato di peculato l'incaricato che gestisce incassi e riversamenti ha un obbligo di verifica e controllo: la produzione di documentazione atta a giustificare i versamenti (soprattutto se falsa) può essere valutata come prova della responsabilità o della collaborazione all'occultamento
- Il concorso di un extraneus in reati 'propri' è possibile quando vi sia prova che questi abbia fornito un contributo materiale o abbia agevolato la consumazione del reato; la mera possibilità astratta non è sufficiente
- La prova della colpevolezza deve raggiungere il livello richiesto dalla regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio': tuttavia, la confutazione credibile delle spiegazioni alternative è rilevante e può integrare, insieme ad altri elementi, una motivazione logica della condanna
- La tesi difensiva dell'induzione in errore dell'intraneus richiede una dimostrazione coerente della sequenza temporale e degli elementi che rendano plausibile che l'intraneus sia stato effettivamente ingannato prima della consumazione del reato
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