Cassazione Civile, Ordinanza n. 17256/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva ottenuto dalla Commissione territoriale un rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, sul presupposto della provenienza da Paese di origine sicuro. Egli aveva tempestivamente impugnato tale decisione davanti al Tribunale, depositando contestualmente istanza cautelare di sospensione ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008. Prima che il Tribunale si pronunciasse sulla sospensiva, la Questura aveva disposto il suo accompagnamento coattivo alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998; il Giudice di pace aveva convalidato il provvedimento ritenendo non sospesa l'efficacia del rigetto amministrativo in assenza di un espresso decreto di sospensione del giudice. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, deducendo che, nei casi diversi da quelli espressamente sottratti all'effetto sospensivo dall'art. 35-bis, comma 5, d.lgs. 25/2008, la proposizione tempestiva del ricorso con istanza cautelare determina la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato fino alla decisione sulla sospensiva; di conseguenza, nelle more, non poteva essere eseguito l'accompagnamento alla frontiera.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha interpretato il combinato disposto dell'art. 35-bis, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 25/2008 nel senso che, fuori dalle ipotesi tassative in cui la legge esclude espressamente l'effetto sospensivo dell'impugnazione o dell'istanza cautelare, la tempestiva proposizione del ricorso con domanda di sospensione comporta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale fino alla decisione del Tribunale sull'istanza medesima. Poiché nel caso concreto il provvedimento di accompagnamento coattivo era stato adottato e convalidato quando l'istanza cautelare era ancora pendente e il rigetto amministrativo non rientrava tra le ipotesi di cui al comma 5, la Corte ha cassato il decreto di convalida e, decidendo nel merito, ha annullato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera del Questore. Ha inoltre compensato le spese di entrambi i gradi per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
consente l'accompagnamento alla frontiera soggetto a convalida, ma la sua operatività non può prescindere dalla verifica della perdurante efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo presupposto.
art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008
stabilisce la regola generale dell'impugnazione della decisione della Commissione territoriale e individua le ipotesi derogatorie nelle quali non opera la sospensione automatica dell'efficacia del rigetto.
art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 25/2008
nei casi derogatori, l'efficacia esecutiva del provvedimento può essere sospesa solo su apposita istanza cautelare per gravi e circostanziate ragioni; la proposizione dell'istanza rileva ai fini sospensivi fino alla decisione del giudice.
art. 35-bis, comma 5, d.lgs. 25/2008
"La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata [...] ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis"
la norma individua tassativamente le sole ipotesi in cui il ricorso o l'istanza cautelare non producono effetto sospensivo; per tutte le altre ipotesi derogatorie l'effetto sospensivo opera fino alla decisione sulla sospensiva.
art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008
è richiamato per il termine dimidiato di 15 giorni per proporre ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale.
richiamato solo per individuare i punti di crisi tra le ipotesi di procedura accelerata.
richiamato solo per individuare i centri di trattenimento rilevanti ai fini della procedura accelerata.
richiamato per delineare le ipotesi di procedura accelerata e le relative categorie di richiedenti.
Massime di principio
- Nel sistema dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la regola è la non immediata esecutività del rigetto della domanda di protezione internazionale fino alla definizione del giudizio di primo grado; le eccezioni che escludono la sospensione sono tassative e non sono suscettibili di applicazione analogica.
- Quando la legge prevede che, nei casi derogatori, il ricorso cautelare possa essere proposto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo opera fino alla decisione del tribunale sull'istanza, salvo che la fattispecie rientri espressamente tra quelle per cui il comma 5 esclude tale effetto.
- Un provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera che presupponga l'efficacia esecutiva di una decisione negativa in materia di protezione internazionale è illegittimo se adottato mentre la sospensiva tempestivamente proposta è ancora pendente e la fattispecie non rientra tra quelle per cui la legge nega espressamente l'effetto sospensivo.
- In presenza di errore di diritto sulla perdurante efficacia del provvedimento presupposto e quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare il decreto impugnato e decidere nel merito annullando l'atto amministrativo conseguenziale.
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