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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10246/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. Lamentava che il provvedimento di rigetto si limitasse a richiamare il regime di detenzione domiciliare e la "pericolosità sociale residua" dell'interessato senza dare argomentazioni concrete e senza valutare il programma riabilitativo, i protocolli sanitari e le esigenze terapeutiche connesse alla depressione maggiore di cui è affetto il ricorrente, nonché senza considerare le pregresse autorizzazioni rilasciate dal Magistrato di sorveglianza di Bari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha confermato l'ammissibilità del ricorso per i provvedimenti sulla libertà personale (richiamando art. 111 Cost. e art. 568 c.p.p.), ha qualificato la motivazione del decreto impugnato come "apparente" e insufficiente perché disancorata dalla concreta condizione del detenuto e priva di adeguata considerazione del programma terapeutico e della patologia psichiatrica. Perciò ha annullato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio allo stesso magistrato (decisione resa il 29/01/2026).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato la fondatezza di tali censure riconoscendo la carenza motivazionale.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    Affermata la generale ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale; base costituzionale dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    «sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28»

    La Corte richiama la norma per confermare che i provvedimenti sulla libertà personale sono impugnabili in Cassazione e che rientrano nell'ambito di tutela prevista.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Richiama il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, che impone al giudice di motivare anche in relazione al giudizio prognostico collegato agli obiettivi terapeutico-riabilitativi.

  • art. 47 ter, comma 1 ter, Ordinamento penitenziario

    Norma richiamata nel ricorso come ratio a favore di misure trattamentali e uscite per finalità riabilitative; la Corte rileva che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente confrontato la propria decisione con la ratio di tale disposizione e con il programma terapeutico del detenuto.

  • Giurisprudenza - Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino)

    Principio secondo cui, quando il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge, è deducibile anche la mancanza o la mera apparenza della motivazione; principio applicato dalla Corte per valutare la motivazione del provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 (Vassallo) e altre pronunce

    Definizione di motivazione apparente: quando la motivazione è avulsa dalle risultanze processuali, si limita ad asserzioni apodittiche o non affronta le deduzioni difensive; criterio usato dalla Corte per ritenere insufficiente la motivazione del Magistrato di sorveglianza.

Massime di principio

  • I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale (es. modifiche delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare) sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge.
  • La motivazione del giudice deve essere concreta e ancorata alle risultanze (anche sanitarie e trattamentali): un richiamo generico al «regime di detenzione domiciliare» e alla «pericolosità residua» è insufficiente per negare misure o autorizzazioni a fini riabilitativi.
  • Quando il detenuto è sottoposto a programmi terapeutico-riabilitativi e presenta patologie (es. disturbi psichiatrici), il giudice deve esplicitamente valutare le esigenze terapeutiche e spiegare perché non ritenga compatibili le uscite/attività richieste con la sicurezza pubblica.
  • La mancanza o l'apparenza della motivazione costituiscono vizio di legge rilevante in Cassazione e possono determinare l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
  • In casi simili è opportuno allegare e far valutare espressamente al giudice relazioni cliniche, programmi trattamentali e precedenti autorizzazioni, chiedendo che il provvedimento risponda puntualmente a tali elementi.

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