Cassazione Penale, Sentenza n. 10246/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. Lamentava che il provvedimento di rigetto si limitasse a richiamare il regime di detenzione domiciliare e la "pericolosità sociale residua" dell'interessato senza dare argomentazioni concrete e senza valutare il programma riabilitativo, i protocolli sanitari e le esigenze terapeutiche connesse alla depressione maggiore di cui è affetto il ricorrente, nonché senza considerare le pregresse autorizzazioni rilasciate dal Magistrato di sorveglianza di Bari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha confermato l'ammissibilità del ricorso per i provvedimenti sulla libertà personale (richiamando art. 111 Cost. e art. 568 c.p.p.), ha qualificato la motivazione del decreto impugnato come "apparente" e insufficiente perché disancorata dalla concreta condizione del detenuto e priva di adeguata considerazione del programma terapeutico e della patologia psichiatrica. Perciò ha annullato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio allo stesso magistrato (decisione resa il 29/01/2026).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per censurare illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato la fondatezza di tali censure riconoscendo la carenza motivazionale.
art. 111, settimo comma, Cost.
Affermata la generale ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale; base costituzionale dell'ammissibilità del ricorso.
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
«sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28»
La Corte richiama la norma per confermare che i provvedimenti sulla libertà personale sono impugnabili in Cassazione e che rientrano nell'ambito di tutela prevista.
art. 27, terzo comma, Cost.
Richiama il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, che impone al giudice di motivare anche in relazione al giudizio prognostico collegato agli obiettivi terapeutico-riabilitativi.
art. 47 ter, comma 1 ter, Ordinamento penitenziario
Norma richiamata nel ricorso come ratio a favore di misure trattamentali e uscite per finalità riabilitative; la Corte rileva che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente confrontato la propria decisione con la ratio di tale disposizione e con il programma terapeutico del detenuto.
Giurisprudenza - Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino)
Principio secondo cui, quando il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge, è deducibile anche la mancanza o la mera apparenza della motivazione; principio applicato dalla Corte per valutare la motivazione del provvedimento impugnato.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 (Vassallo) e altre pronunce
Definizione di motivazione apparente: quando la motivazione è avulsa dalle risultanze processuali, si limita ad asserzioni apodittiche o non affronta le deduzioni difensive; criterio usato dalla Corte per ritenere insufficiente la motivazione del Magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale (es. modifiche delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare) sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge.
- La motivazione del giudice deve essere concreta e ancorata alle risultanze (anche sanitarie e trattamentali): un richiamo generico al «regime di detenzione domiciliare» e alla «pericolosità residua» è insufficiente per negare misure o autorizzazioni a fini riabilitativi.
- Quando il detenuto è sottoposto a programmi terapeutico-riabilitativi e presenta patologie (es. disturbi psichiatrici), il giudice deve esplicitamente valutare le esigenze terapeutiche e spiegare perché non ritenga compatibili le uscite/attività richieste con la sicurezza pubblica.
- La mancanza o l'apparenza della motivazione costituiscono vizio di legge rilevante in Cassazione e possono determinare l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
- In casi simili è opportuno allegare e far valutare espressamente al giudice relazioni cliniche, programmi trattamentali e precedenti autorizzazioni, chiedendo che il provvedimento risponda puntualmente a tali elementi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10089/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10090/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2026 del 17/03/2026
- Sentenza penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10097/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →