Cassazione Penale, Sentenza n. 30204/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una imputata ritenuta in appello responsabile di due capi di imputazione: per il capo a) la Corte di appello ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre per il capo b) ha pronunciato condanna per ricettazione di beni risultati contraffatti e detenuti per la vendita. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione, in appello, della prova testimoniale decisiva assunta in primo grado, sostenendo che, in caso di riforma di una assoluzione fondata su prove dichiarative decisive, il giudice di appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruzione dibattimentale anche alla luce dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. e dell'art. 6 CEDU. Con il secondo ha denunciato violazione di legge in relazione alla configurabilità dei reati contestati, contestando la prova della contraffazione dei beni sequestrati: per alcuni prodotti, in particolare calzature del marchio Crocs, si sosteneva l'assenza di tutela del segno; per altri beni riproducenti vari marchi, si lamentava che la Corte avesse valorizzato il verbale di sequestro e relazioni delle case produttrici senza disporre perizia o nuova istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi dedotti. Sul primo motivo ha affermato che l'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. opera nei casi specificamente previsti dalla norma e, nel caso concreto, la Corte di appello aveva comunque motivato in modo congruo e autonomo sulla responsabilità dell'imputata, valorizzando plurime fonti di prova: verbale di sequestro della Guardia di finanza, testimonianze degli operanti, relazioni delle case produttrici e mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare la lecita provenienza dei beni. Ha inoltre richiamato il principio per cui la riforma dell'assoluzione non richiede una motivazione rafforzata quando la decisione di primo grado sia generica o meramente assertiva. Sul secondo motivo ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logicamente e giuridicamente corretta nel ritenere la natura illecita dei prodotti detenuti per la vendita e, quindi, la configurabilità della ricettazione al momento della ricezione dei beni. In conseguenza del rigetto, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata come capo a) della contestazione; nel caso concreto il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in appello.
Norma richiamata come capo b); la Corte ha ritenuto configurata la ricettazione in relazione alla ricezione e detenzione per la vendita di beni oggetto di precedente contraffazione.
"Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5"
L'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa è stato letto in senso letterale e restrittivo, come operante nei soli casi espressamente previsti dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare la configurabilità dei reati e la violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per dedurre l'omessa rinnovazione della prova testimoniale decisiva.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per dedurre il vizio di motivazione della sentenza di appello.
art. 6, par. 1 e 3, lett. d), CEDU
Invocato dalla difesa a sostegno del diritto alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva in appello.
Richiamato dalla difesa nel senso che la condanna in riforma dell'assoluzione senza rinnovazione della prova dichiarativa decisiva violerebbe il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento fondata sulla valutazione di prove dichiarative, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è obbligatoria solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; fuori da tali ipotesi non sorge un automatismo processuale alla rinnovazione.
- La riforma in appello di un'assoluzione non richiede una motivazione rafforzata quando la decisione di primo grado sia priva di una reale argomentazione e sia meramente assertiva, poiché in tal caso non vi sono specifiche alternative logiche da confutare.
- La condanna per reati connessi a beni contraffatti può essere sostenuta da un compendio probatorio plurimo costituito da verbali di sequestro, testimonianze degli operanti, riscontri delle case produttrici e mancata produzione, da parte dell'imputato, di documentazione sulla lecita provenienza dei beni.
- Ai fini della ricettazione, è sufficiente che la motivazione di merito accerti la provenienza illecita della cosa e la ricezione o detenzione consapevole per la vendita, potendo il reato ritenersi consumato al momento della ricezione dei beni.
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