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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9552/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la confisca dell'azienda "Le vie del legno" nei suoi confronti nella misura in cui la Corte d'Appello ritenne la disponibilità del bene in capo al proposto ROMANO Nicola. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione (mera apparenza), sostenendo che per la confisca occorreva dimostrare l'origine illecita dei beni e che egli aveva provato la lecita acquisizione e la titolarità dell'azienda (costituita nel 2004), nonché che l'interposizione fittizia era stata dichiarata prescritta nel giudizio di merito con conseguente restituzione del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione contro decreti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e che i vizi di motivazione non sono sindacabili in Cassazione se non quando la motivazione è inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto esaustiva e congrua la motivazione della Corte d'Appello, che si è fondata su un elemento fattuale decisivo (una conversazione intercettata del 24/04/2008 in cui ROMANO rivendicava la proprietà della ditta), e ha escluso che la prescrizione del reato di interposizione fittizia potesse annullare l'accertamento della disponibilità materiale del bene. Poiché il ricorrente non ha efficacemente contrastato tale elemento decisivo, le censure sono state ritenute incentrate sul merito e non su violazioni di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 art. 10 co. 3

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro decreti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso che invece contestava in prevalenza il merito della motivazione.

  • d.lgs. n. 159/2011 art. 7 co. 1

    Indica l'obbligo di motivazione del decreto in materia di misure di prevenzione; la Corte ha ricordato che tale obbligo è vincolante ma la sua valutazione argomentativa non è rimessa a sindacato ampio in Cassazione salvo casi di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • d.lgs. n. 159/2011 art. 10 co. 2

    Richiama profili procedurali e motivazionali relativi al decreto di prevenzione; la Cassazione ha fatto riferimento al combinato disposto con gli obblighi di cui all'art. 125 c.p.p. per valutare la correttezza dell'argomentazione del giudice di merito.

  • codice di procedura penale art. 125 co. 3

    Norma sul dovere di motivazione; è stata richiamata per sottolineare che la motivazione del decreto deve estendersi a tutti i punti decisivi, ma la sua valutazione in Cassazione è limitata.

  • codice di procedura penale art. 616

    Consente la condanna per responsabilità processuale in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende sulla base dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • d.lgs. n. 159/2011 artt. 24 e 26

    Articoli invocati dal ricorrente (richieste/protezione di interessi o diritti): la Corte non ha ritenuto che la loro violazione fosse stata dimostrata, essendo la censura fondata sul merito probatorio e non su violazioni di legge.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro decreti di prevenzione è ammesso quasi esclusivamente per violazioni di legge; le censure di merito sulla motivazione sono inammissibili salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
  • La presenza di un elemento fattuale oggettivo e decisivo (es. conversazioni intercettate in cui un terzo rivendica la disponibilità del bene) può giustificare la confisca anche se il reato sottostante è prescritto, poiché la prescrizione non elimina l'accertamento della disponibilità materiale.
  • L'intestatario formale di un bene ha un onere di allegazione in ordine alla provenienza lecita, ma tale onere può non essere sufficiente se il giudice di merito ritiene provata la concreta disponibilità del bene da parte del proposto.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione di una misura di prevenzione è essenziale contraddire e documentare specificamente gli elementi fattuali ritenuti decisivi dal giudice di merito; contestazioni generiche sulla regolarità contabile o sulla presumibile liceità delle acquisizioni raramente sono determinanti.
  • La regolarità apparente dei bilanci o il fatto che l'azienda sia stata costituita prima del periodo di pericolosità del soggetto segnalato non escludono la confisca se emerge che, nel periodo rilevante, la gestione o la disponibilità erano effettivamente riconducibili al proposto.
  • Quando si impugna un provvedimento in materia di misure di prevenzione, è strategico focalizzare le censure su profili di illegittimità di diritto e, se si contestano fatti decisivi, produrre elementi che eliminino l'apparenza dell'evidenza fattuale su cui si fonda la decisione (es. contestare l'attendibilità o il contenuto decisivo di intercettazioni).

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