Cassazione Penale, Sentenza n. 24540/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 24/10/2023 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art.47-ter l. 26/07/1975 n.354 e ha rigettato, in via alternativa, la richiesta di affidamento in prova ex art.47 Ord. pen. Si censura la violazione e l'erronea applicazione dell'art.47, comma 3-bis, Ord. pen., e si denuncia vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe respinto apoditticamente l'affidamento in prova senza valutare che il ricorrente aveva tenuto un buon comportamento inframurario (partecipazione a percorsi rieducativi, attività lavorativa, corsi scolastici). Inoltre si contesta che il Tribunale abbia impropriamente imposto un ulteriore periodo di monitoraggio, in contrasto con la volontà del legislatore.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. La Cassazione conferma che la decisione del Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i principi di diritto riguardanti le misure alternative alla detenzione: la concessione richiede una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale basata su elementi quali il reato commesso, i precedenti, le pendenze, le informazioni di polizia, il comportamento carcerario e l'indagine socio-familiare. Anche quando emergono elementi positivi nel comportamento carcerario, il Tribunale può legittimamente prevedere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali, specie se dai precedenti penali e dai carichi pendenti emerge una personalità che richiede maggiore monitoraggio. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina la detenzione domiciliare come misura alternativa; nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto l'istanza inammissibile considerando l'insieme degli elementi prognostici richiesti per le misure alternative.
art. 47 Ord. pen. (e comma 3-bis)
Regola l'affidamento in prova e, in generale, le misure alternative: la loro concessione dipende da una valutazione prognostica di reinserimento sociale fondata su reato, precedenti, pendenze, comportamento carcerario e indagine socio-familiare; il Tribunale può esigere gradualità e ulteriori periodi di osservazione.
Norma che disciplina l'addebitamento delle spese del procedimento: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) richiedono una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale, valutata con riferimento a molteplici elementi e non solo al comportamento carcerario positivo.
- Il comportamento in carcere, la partecipazione a percorsi formativi e lavorativi sono elementi rilevanti ma non automaticamente decisivi: possono essere utili per la concessione della misura ma non impediscono al giudice di richiedere un ulteriore periodo di osservazione quando emergono precedenti o pendenze significative.
- Il principio di gradualità nei benefici penitenziari è legittimo: non è una regola assoluta ma rappresenta un criterio razionale di tutela dell'esigenza rieducativa e di prevenzione, soprattutto per reati o contesti che indicano elevata capacità a delinquere o contiguità con ambienti criminosi.
- Per impugnare efficacemente un rigetto occorre contestare specificamente le ragioni indicate dal Tribunale e fornire elementi probatori concreti che modifichino la prognosi di reinserimento (es. documentazione aggiornata sull'attitudine lavorativa, relazioni sociali, esiti di indagini socio-familiari).
- Il requisito di motivazione del provvedimento deve essere rispettato; tuttavia una decisione che richiami i criteri consolidati di valutazione e indichi la necessità di ulteriori osservazioni è compatibile con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
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