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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26211/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un’istanza ex art. 671 c.p.p. proposta in executivis da un condannato per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra diversi episodi di evasione giudicati separatamente con due sentenze irrevocabili della Corte di appello di Napoli. Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza ritenendo che i fatti fossero il prodotto di autonome decisioni volitive, legate a esigenze momentanee e non a un disegno criminoso unitario e anticipato. Con il ricorso per cassazione, il difensore lamentava violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., oltre a vizio di motivazione, deducendo che il giudice non aveva svolto una concreta verifica degli indici rivelatori della continuazione: omogeneità delle violazioni, prossimità temporale e spaziale, e identità del motivo a delinquere, individuato nella situazione familiare insostenibile. In particolare, si censurava il mancato riconoscimento della continuazione tra l’evasione delle ore 19 del 24 agosto 2017 e quella delle ore 21 dello stesso giorno, quando il soggetto si presentò al commissariato per autodenunciarsi dopo il precedente allontanamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati nella motivazione. Ha affermato che, quando il giudice dell’esecuzione è investito di una richiesta di riconoscimento della continuazione, non può ignorare una precedente valutazione già compiuta in cognizione o in esecuzione sul medesimo disegno criminoso, soprattutto se i reati oggetto della nuova domanda si collocano in un arco temporale che comprende fatti già ritenuti unificati ex art. 81 c.p. Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata non aveva indicato specifiche e significative ragioni per escludere che l’evasione delle ore 19 del 24 agosto 2017 fosse anch’essa sostenuta da un disegno unitario, essendo inserita nel medesimo contesto temporale di reati omogenei già unificati, uno dei quali commesso appena due ore dopo. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, per nuovo esame dell’istanza.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    la continuazione richiede l’esistenza di un medesimo disegno criminoso; la sua valutazione deve essere coerente con i precedenti accertamenti già compiuti su reati cronologicamente prossimi

  • art. 671 c.p.p.

    nel procedimento di esecuzione il giudice può riconoscere la continuazione, con piena libertà di giudizio, ma deve confrontarsi con eventuali precedenti decisioni sul vincolo già emesse in cognizione o in esecuzione, motivando specificamente l’eventuale dissenso

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato quale base normativa del vincolo di continuazione già riconosciuto per altri reati di evasione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma processuale che regola la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, il giudice conserva autonomia di valutazione, ma non può prescindere da precedenti decisioni irrevocabili che abbiano già affermato l’unicità del disegno criminoso in relazione a reati inseriti nello stesso arco temporale o nel medesimo contesto fattuale.
  • Se un precedente giudice di merito ha già riconosciuto la continuazione tra alcuni reati omogenei, il giudice dell’esecuzione che esamini ulteriori fatti cronologicamente contigui deve confrontarsi con quella ratio decidendi e, se intende discostarsene, deve indicare ragioni specifiche e significative.
  • La prossimità temporale e spaziale, l’omogeneità delle condotte e la comunanza del movente sono indici rilevanti ai fini della continuazione; il loro esame deve essere concreto e non meramente assertivo.
  • Il giudice dell’esecuzione non può fondare il diniego della continuazione su circostanze di fatto incompatibili con gli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.
  • Quando solo alcuni dei fatti dedotti risultino chiaramente inseriti nel medesimo disegno unitario già accertato, è possibile anche un riconoscimento parziale della continuazione limitato ai reati più ravvicinati e omogenei.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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