Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16426/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello, che confermava la condanna di primo grado per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. I fatti risalivano al 19 agosto 2024, quando l'imputato veniva trovato a bordo di un'autovettura mentre percorreva le strade del centro abitato di Foggia, in violazione del decreto applicativo della misura emesso dal Tribunale di Foggia il 23 novembre 2023. Nel ricorso per cassazione, per quanto emerge dal testo, non sono riportati specifici motivi difensivi autonomi: la Corte si limita a valutare la posizione dell'imputato e reputa la condotta di particolare disvalore, escludendo la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e dell'atteggiamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice contestata per la violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione; la condotta consiste nell'inosservanza degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza integra il reato previsto dall'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 quando la condotta sia accertata nel contesto e nelle modalità descritte dal provvedimento applicativo della misura.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di elementi fattuali positivi e individualizzanti; può essere legittimamente escluso quando la condotta presenti elevato disvalore e l'imputato risulti gravato da precedenti penali, oltre che per l'atteggiamento processuale non favorevole.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.