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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12390/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Per l'anno d'imposta 2007 una società consolidante aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio, dopo il diniego dell'interpello disapplicativo e dell'accertamento con adesione, aveva rimodulato i ricavi e recuperato a tassazione maggior reddito in applicazione della disciplina delle società non operative o "di comodo". I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo operativa la società sulla base del solo fatto che la consolidata avesse dichiarato ricavi superiori alla media di settore e che anche la partecipata avesse svolto attività imprenditoriale reale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 30, commi 3 e 4-bis, l. n. 724/1994, sostenendo che la verifica dell'operatività non può fondarsi sui soli ricavi, ma richiede il confronto complessivo tra ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non straordinari e i ricavi presunti, nonché una valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dalla legge. La contribuente ha resistito, deducendo anche un preteso giudicato favorevole relativo ad altro anno d'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, in tema di società di comodo, il giudice di merito deve valutare complessivamente tutti i fattori previsti dalla normativa per il test di operatività e non può desumere l'effettiva operatività della società dalla sola presenza di ricavi, anche se superiori alla media di settore. Ha inoltre escluso che il giudicato formatosi su un diverso anno d'imposta possa spiegare automatica efficacia preclusiva, perché ciascun periodo d'imposta è autonomo e il giudicato esterno opera solo per fatti e questioni a contenuto stabile e condizionante. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, affinché compia un nuovo esame complessivo della non operatività della società ai sensi dell'art. 30 l. n. 724/1994 nel testo applicabile ratione temporis.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    la censura per falsa applicazione della norma sostanziale è ammissibile come vizio di sussunzione quando il fatto storico è pacifico ma il giudice lo ha ricondotto a una fattispecie giuridica errata.

  • art. 30, commi 3 e 4-bis, L. n. 724/1994

    come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 223/2006

    la non operatività deriva dal confronto complessivo tra ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non straordinari, da un lato, e ricavi presunti forfettari, dall'altro; l'operatività non può essere affermata sulla sola base dei ricavi dichiarati.

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    come modificato dall'art. 375 c.c.i.

    si richiama l'obbligo dell'imprenditore, anche collettivo, di predisporre mezzi organizzativi idonei alla continuità aziendale e al perseguimento del lucro obiettivo.

  • art. 41 Cost.

    viene evocato a sostegno della libertà di iniziativa economica, letta però in coerenza con l'obbligo organizzativo dell'impresa e con il controllo sulla concreta operatività.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla disciplina delle società non operative il controllo deve essere complessivo e riferito a tutti gli indicatori normativamente previsti, non essendo sufficiente la sola constatazione della produzione di ricavi.
  • La prova contraria alla presunzione di non operatività richiede l'allegazione e dimostrazione di oggettive situazioni straordinarie, indipendenti dalla volontà del contribuente, valutate in relazione alle effettive condizioni di mercato.
  • Il sindacato del giudice di legittimità può riguardare il vizio di sussunzione quando il giudice di merito abbia applicato alla fattispecie una regola giuridica errata pur in presenza di fatti non controversi.
  • Il giudicato formatosi su un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente ad annualità successive o precedenti, salvo che riguardi fatti stabili e non mutabili nel tempo o un profilo pregiudiziale decisivo e condizionante.
  • In materia tributaria l'apprezzamento della concreta operatività economica della società non può essere ridotto alla verifica isolata di un singolo indice, ma deve considerare l'effettiva sostanza imprenditoriale dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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