Cassazione Penale, Sentenza n. 43653/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione di un assegno. Danilo Jussi deduce: (1) mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione sostenendo che la recidiva, pur ritenuta subvalente nel bilanciamento, non avrebbe dovuto incidere sul calcolo della prescrizione; (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva. Luigi Cena deduce: (1) genericità nella determinazione della sua responsabilità per il ricevimento dell'assegno (art.648 c.p.); (2) mancato riconoscimento della continuazione tra fatti valutati in precedenti sentenze; (3) mancata pronuncia di estinzione per prescrizione antecedente alla sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: motivi valutati come generici, manifestamente infondati o non consentiti. Sulla prescrizione, la Corte ha confermato che la recidiva va considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento; ha effettuato il calcolo estendendo la pena edittale massima per gli effetti della recidiva e degli eventi interruttivi, collocando il termine finale della prescrizione al 14/11/2028. Quanto al quantum della pena, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello (pena pari a un quarto del medio edittale, adeguatamente giustificata con riferimento alla gravità e al dolo). I motivi di Cena sono stati ritenuti inammissibili per genericità, ripetitività e per essere non consentiti in Cassazione (alcune questioni di diritto dedotte come vizio di motivazione). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di euro 3.000,00 (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma del reato contestato (ricettazione). La responsabilità dell'imputato è stata valutata in conformità alle motivazioni di merito; la Corte non ha rilevato vizio nella determinazione della responsabilità per il ricevimento dell'assegno.
Disciplina della recidiva; la recidiva specifica ed infraquinquennale comporta aumento della pena (metà in più) e rileva ai fini dell'aumento della pena massima edittale per il calcolo della prescrizione.
Stabilisce che il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti non incide sulla determinazione della pena massima del reato; la Corte interpreta che la recidiva deve essere considerata ai fini della prescrizione anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento.
Norma richiamata per il calcolo del termine di prescrizione in presenza di interruzioni del corso della prescrizione; la Corte ha considerato gli eventi interruttivi per elevare ulteriormente il 'tetto' di prescrizione.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte afferma che il giudice non è obbligato a trattare tutti i parametri indicati: è sufficiente motivare sui criteri ritenuti significativi; motivazione estesa è richiesta solo per pene pari o superiori al medio edittale.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi non consentiti (es. deduzioni di mera mancanza di motivazione quale lett. e senza dedurre la violazione di legge) e quindi inammissibili.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Richiede l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi ripetitivi/generici che non assolvono a tale requisito.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di comminare somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e a €3.000,00.
Norma processuale utilizzata per decidere i ricorsi con contraddittorio scritto (procedura prevista per talune impugnazioni durante la pandemia/soluzioni telematiche); la causa è stata decisa con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8.
Massime di principio
- La recidiva va considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento con le attenuanti: il giudizio di bilanciamento non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione (art.157 c.p.).
- Per determinare la prescrizione occorre aumentare la pena massima edittale in base agli effetti della recidiva e tenere conto degli eventuali eventi interruttivi: il calcolo deve essere esplicitato e confrontabile con il tempus commissi delicti.
- Il giudice nella motivazione della pena ai sensi dell'art.133 c.p. non è obbligato a discutere ogni singolo parametro: è sufficiente motivare sui criteri ritenuti rilevanti; una motivazione più articolata è richiesta solo per pene pari o superiori al medio edittale.
- La Corte d'appello gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti (riconoscimento della continuazione, bilanciamento delle circostanze); in Cassazione la sindacabilità è limitata quando la motivazione di merito non sia contraddittoria o manifestamente illogica.
- I motivi di ricorso ripetitivi o genericamente formulati, che non espongono le ragioni di fatto e di diritto, sono inammissibili (art.581 c.p.p.). Occorre una critica argomentata e specifica rispetto alle motivazioni di merito.
- Non sono consentite in Cassazione deduzioni di mera mancanza di motivazione (art.606 lett. e) senza aver qualificato la violazione come violazione di legge: talune questioni di diritto devono essere articolate come tali e non solo come vizio di motivazione.
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.); pertanto valutare con attenzione la fondatezza e la specificità del ricorso prima di proporlo.
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