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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43653/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione di un assegno. Danilo Jussi deduce: (1) mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione sostenendo che la recidiva, pur ritenuta subvalente nel bilanciamento, non avrebbe dovuto incidere sul calcolo della prescrizione; (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva. Luigi Cena deduce: (1) genericità nella determinazione della sua responsabilità per il ricevimento dell'assegno (art.648 c.p.); (2) mancato riconoscimento della continuazione tra fatti valutati in precedenti sentenze; (3) mancata pronuncia di estinzione per prescrizione antecedente alla sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: motivi valutati come generici, manifestamente infondati o non consentiti. Sulla prescrizione, la Corte ha confermato che la recidiva va considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento; ha effettuato il calcolo estendendo la pena edittale massima per gli effetti della recidiva e degli eventi interruttivi, collocando il termine finale della prescrizione al 14/11/2028. Quanto al quantum della pena, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello (pena pari a un quarto del medio edittale, adeguatamente giustificata con riferimento alla gravità e al dolo). I motivi di Cena sono stati ritenuti inammissibili per genericità, ripetitività e per essere non consentiti in Cassazione (alcune questioni di diritto dedotte come vizio di motivazione). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di euro 3.000,00 (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma del reato contestato (ricettazione). La responsabilità dell'imputato è stata valutata in conformità alle motivazioni di merito; la Corte non ha rilevato vizio nella determinazione della responsabilità per il ricevimento dell'assegno.

  • art. 99 c.p.

    Disciplina della recidiva; la recidiva specifica ed infraquinquennale comporta aumento della pena (metà in più) e rileva ai fini dell'aumento della pena massima edittale per il calcolo della prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Stabilisce che il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti non incide sulla determinazione della pena massima del reato; la Corte interpreta che la recidiva deve essere considerata ai fini della prescrizione anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento.

  • art. 161 c.p.

    Norma richiamata per il calcolo del termine di prescrizione in presenza di interruzioni del corso della prescrizione; la Corte ha considerato gli eventi interruttivi per elevare ulteriormente il 'tetto' di prescrizione.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte afferma che il giudice non è obbligato a trattare tutti i parametri indicati: è sufficiente motivare sui criteri ritenuti significativi; motivazione estesa è richiesta solo per pene pari o superiori al medio edittale.

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi non consentiti (es. deduzioni di mera mancanza di motivazione quale lett. e senza dedurre la violazione di legge) e quindi inammissibili.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Richiede l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi ripetitivi/generici che non assolvono a tale requisito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di comminare somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e a €3.000,00.

  • D.L. 137/2020 art. 23 comma 8

    Norma processuale utilizzata per decidere i ricorsi con contraddittorio scritto (procedura prevista per talune impugnazioni durante la pandemia/soluzioni telematiche); la causa è stata decisa con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8.

Massime di principio

  • La recidiva va considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento con le attenuanti: il giudizio di bilanciamento non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione (art.157 c.p.).
  • Per determinare la prescrizione occorre aumentare la pena massima edittale in base agli effetti della recidiva e tenere conto degli eventuali eventi interruttivi: il calcolo deve essere esplicitato e confrontabile con il tempus commissi delicti.
  • Il giudice nella motivazione della pena ai sensi dell'art.133 c.p. non è obbligato a discutere ogni singolo parametro: è sufficiente motivare sui criteri ritenuti rilevanti; una motivazione più articolata è richiesta solo per pene pari o superiori al medio edittale.
  • La Corte d'appello gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti (riconoscimento della continuazione, bilanciamento delle circostanze); in Cassazione la sindacabilità è limitata quando la motivazione di merito non sia contraddittoria o manifestamente illogica.
  • I motivi di ricorso ripetitivi o genericamente formulati, che non espongono le ragioni di fatto e di diritto, sono inammissibili (art.581 c.p.p.). Occorre una critica argomentata e specifica rispetto alle motivazioni di merito.
  • Non sono consentite in Cassazione deduzioni di mera mancanza di motivazione (art.606 lett. e) senza aver qualificato la violazione come violazione di legge: talune questioni di diritto devono essere articolate come tali e non solo come vizio di motivazione.
  • In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art.616 c.p.p.); pertanto valutare con attenzione la fondatezza e la specificità del ricorso prima di proporlo.

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