Cassazione Civile, Ordinanza n. 06626/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di appartamento in condominio volta a ottenere la rimozione di un'antenna parabolica e del motore di un condizionatore installati sul terrazzo di copertura dello stabile, oltre al risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'intervento e dalle infiltrazioni conseguenti nel proprio appartamento. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di rimozione dei manufatti, rigettando quella risarcitoria. La Corte d'appello ha confermato la decisione, respingendo l'appello della convenuta, la quale aveva sostenuto che la porzione di terrazzo ove erano stati collocati i manufatti fosse di sua proprietà esclusiva. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado per asserita violazione dell'art. 140 c.p.c. e della normativa richiamata in sentenza sulla notificazione a mezzo raccomandata informativa; 2) nullità della CTU di primo grado per difetto di contraddittorio, conseguente alla asserita irregolarità della notifica; 3) erronea valutazione delle prove e della CTU quanto all'accertamento della proprietà esclusiva della porzione di terrazzo in capo all'attrice; 4) erroneo governo delle spese di lite di primo grado e di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, avendo la Corte territoriale accertato la ritualità della notifica e rilevato che la ricorrente si era comunque costituita in primo grado senza allegare uno specifico pregiudizio; il secondo è stato dichiarato inammissibile per derivazione, poiché esclusa la nullità della citazione veniva meno il presupposto della censura sulla CTU; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio, estranea al giudizio di legittimità, e comunque non attingeva integralmente la ratio decidendi della sentenza di merito; il quarto è stato dichiarato inammissibile poiché la liquidazione delle spese era stata effettuata correttamente sulla base del valore della causa e della soccombenza, non essendo decisiva la circostanza della mancata costituzione della convenuta in primo grado, una volta ritenuta valida la notificazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione eseguita con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa è stata ritenuta rituale; la doglianza sulla pretesa nullità è stata reputata inammissibile perché non confrontata con gli accertamenti del giudice di merito.
art. 8 della Legge n. 898 del 1982
Richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta nullità della notificazione; la censura non è stata accolta perché non si è confrontata con la ratio della decisione di merito.
art. 163 bis, primo comma, c.p.c.
Richiamato dalla controricorrente per sostenere il rispetto del termine dilatorio tra notifica e udienza di comparizione; il tema è rimasto assorbito nella valutazione di ritualità della notifica.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.
- La dedotta nullità della notificazione dell'atto introduttivo non può essere accolta quando il giudice di merito abbia accertato il compimento degli adempimenti richiesti dalla legge e la parte non alleghi uno specifico pregiudizio processuale, specie se si sia comunque costituita in giudizio.
- La censura contro la CTU è inammissibile se si fonda esclusivamente sull'asserita irregolarità della citazione e, quindi, su un presupposto processuale escluso dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché l'apprezzamento delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e il giudizio sulla loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
- In tema di spese processuali, una volta accertata la ritualità della vocatio in ius e la soccombenza della parte che non si è costituita, la liquidazione delle spese può tener conto dell'attività effettivamente svolta nel grado, secondo i criteri ordinari di soccombenza e valore della controversia.
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