Cassazione Penale, Sentenza n. 24406/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del 14/01/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale era stata applicata la disciplina del reato continuato tra diverse sentenze irrevocabili e determinata la pena complessiva. Il ricorrente ha denunciato incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione ex art. 665, comma 2, c.p.p., sostenendo che la competenza a decidere sull'istanza ex art. 671 c.p.p. spettava al giudice che aveva emesso l'ultima pronuncia irrevocabile (la Corte d'appello di Napoli, sentenza del 29/04/2020 divenuta irrevocabile l'11/12/2020), la quale aveva riformato la decisione di primo grado almeno nei confronti di alcuni coimputati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo fondato il motivo relativo all'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emanato l'ultima decisione irrevocabile; e che, se la sentenza di appello ha riformato la decisione di primo grado anche soltanto per uno degli imputati, la competenza per l'esecuzione va alla Corte d'appello per effetto del principio di unità dell'esecuzione. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
La norma è stata invocata per censurare l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità con riferimento all'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza dedotta ai sensi di questa disposizione.
Richiamata in relazione alla competenza a decidere sull'istanza di applicazione della continuazione: la competenza spetta al giudice che ha emesso l'ultima pronuncia divenuta irrevocabile quando vi siano più provvedimenti di giudici diversi.
art. 416-bis cod. pen. e artt. 628, 629 cod. pen.; art. 7 legge 203/1991
Sono le norme sostanziali riferite ai reati oggetto delle pronunce irrevocabili prese in considerazione dal giudice dell'esecuzione per la determinazione della pena complessiva; la sentenza di merito aveva indicato tali reati come base per il calcolo della pena, ma la questione decisiva del ricorso era di competenza processuale e non sulla qualificazione sostanziale dei reati.
Massime di principio
- Quando in esecuzione si devono coordinare più pronunce emesse da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emanato l'ultima pronuncia irrevocabile.
- Se l'ultima pronuncia è di Corte d'appello e ha riformato la decisione di primo grado anche soltanto per uno dei coimputati, la competenza di esecuzione spetta alla Corte d'appello per tutti i correlati procedimenti (principio di unità dell'esecuzione).
- Una sentenza di proscioglimento può comunque incidere sulla competenza se produce effetti esecutivi (es. inserimento nel casellario) o contiene statuizioni idonee a investire il giudice dell'esecuzione.
- L'eccezione di incompetenza funzionale può essere efficacemente dedotta con ricorso e, se fondata, comporta l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al giudice competente.
- Nella fase di determinazione della pena complessiva il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente verificare quale sia l'ultima pronuncia irrevocabile da prendere a riferimento per stabilire la propria competenza.
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