Cassazione Penale, Sentenza n. 5685/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fontana impugnava il decreto per vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte di appello avrebbe confermato la pericolosità sociale qualificata basandosi principalmente sulla sua anagrafe giudiziaria e su una condanna non definitiva (procedimento penale pendente), senza fornire argomentazioni adeguate e concrete che attestassero l'attualità del suo inserimento in ambienti di criminalità organizzata collegati al traffico di stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento alla Corte di appello di Catanzaro perché riesamini la misura nel rispetto dei principi di diritto richiamati. In particolare, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte di appello inadeguata e generica, priva della necessaria correlazione tra la posizione processuale/condanna del prevenuto e l'effettivo, attuale inserimento in contesti di criminalità organizzata; ha quindi disposto un nuovo giudizio che verifichi concretamente l'attualità della pericolosità sociale mediante indici sintomatici effettivi e recenti.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò limita il sindacato della Corte di cassazione sui motivi di merito.
art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiama la limitazione del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione, confermando il regime di impugnabilità per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale
La Corte sottolinea che tra i vizi deducibili in cassazione non rientra l'illogicità manifesta, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente; pertanto è denunciabile solo la motivazione del tutto carente (casi disciplinati dalla lett. c) dello stesso art.).
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
«Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ... potendosi esclusivamente denunciare ... la motivazione inesistente o meramente apparente»
Principio che limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione: è cassabile la motivazione solo se inesistente o meramente apparente.
Corte costituzionale, sent. 15 aprile 2015, n. 106
«il sistema delle misure di prevenzione ha ... una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità...»
Conferma l'autonomia e la coerenza del sistema delle misure di prevenzione e la necessità di un controllo giurisdizionale coerente, evitando un diverso trattamento a seconda della misura adottata.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4
La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata concretamente per tutte le categorie previste dalla norma; non è ammissibile una presunzione di pericolosità esclusivamente dall'esito di un procedimento penale.
Sez. 6, n. 50128 dell'11/11/2016, Aguì
Giurisprudenza consolidata che richiede la verifica concreta della persistenza della pericolosità del proposto, specie se è decorso un periodo apprezzabile tra l'accertamento penale e il giudizio sulla prevenzione.
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso
«è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto»
Per soggetti indiziati di appartenere a organizzazioni criminali occorre dimostrare l'attualità della pericolosità mediante indici sintomatici concreti e recenti; la contiguità consortile deve risultare effettivamente persistente.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è possibile quando la motivazione è inesistente o meramente apparente, non per semplici censure di merito.
- Per l'applicazione di misure di prevenzione personali collegate a presunte appartenenze a organizzazioni criminali, il giudice deve accertare l'attualità della pericolosità attraverso indici sintomatici concreti e recenti; non è sufficiente richiamare una condanna non definitiva o la sola anagrafe giudiziaria.
- La correlazione tra la condanna o il procedimento penale e l'effettivo inserimento del soggetto nell'ambiente criminale deve essere esplicitata e motivata: senza tale correlazione la misura rischia di essere viziata.
- Se è decorso tempo tra l'accertamento penale e la decisione sulla prevenzione, spetta al giudice verificare la persistenza della pericolosità e considerare eventuali elementi che ne attestino l'interruzione (es. allontanamento dall'ambiente criminale).
- In fase di rinvio il giudice di merito deve fornire un percorso argomentativo completo, coerente e logico che colleghi fattualmente le risultanze probatorie all'esigenza della misura, altrimenti il provvedimento può essere annullato in cassazione.
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