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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21760/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per diversi delitti. Dal testo emerge che il primo motivo censurava la qualificazione del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta tenuta in carcere sarebbe stata riducibile a mera "maleducazione" e non integrativa del delitto contestato; la Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva descritto un comportamento con evidente valenza minatoria, consistito nel cospargersi d'olio, nel bagnare anche la cella e nel brandire un fornello del gas per dare fuoco a sé stesso e agli agenti. Gli altri motivi investivano il trattamento sanzionatorio: contestavano la pena, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche; la Corte li ha giudicati generici, osservando che la sentenza di merito aveva motivato sulla maggiore pericolosità delle condotte, sulla congruità della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e sull'assenza di elementi favorevoli per le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la condotta descritta in sentenza aveva un'evidente valenza minatoria ed era pienamente idonea a integrare il delitto contestato. Ha inoltre reputato generiche le censure sul trattamento punitivo, poiché la motivazione di merito dava conto della maggiore pericolosità delle condotte, della recidiva contestata, della congruità della pena ex art. 133 c.p. e dell'assenza di elementi favorevoli per le attenuanti generiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p. in tema di ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    è richiamato come criterio di commisurazione della pena, rispetto al quale la sentenza di merito ha motivato la congruità del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    è richiamato come base delle conseguenze processuali derivanti dall'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino a una diversa lettura del fatto già compiutamente valutato dal giudice di merito, quando la motivazione dia conto in modo non illogico e puntuale della condotta contestata.
  • Una condotta con evidente valenza minatoria, descritta attraverso atti concreti e specifici, non può essere degradata a mera maleducazione ove la motivazione di merito ne evidenzi la capacità offensiva o intimidatoria.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con la motivazione sulla gravità del fatto, sulla pericolosità della condotta, sulla recidiva e sulla mancata emergenza di elementi favorevoli; in difetto, il motivo è generico.
  • La conferma della congruità della pena ex art. 133 c.p. e del diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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