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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20658/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su due censure principali: 1) violazione degli artt. 321, comma 2, c.p.p., 322-ter c.p. e dell'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per vizio di motivazione. Si lamentava in particolare che il Tribunale non aveva risposto adeguatamente sul punto relativo all'incidenza della mancata celebrazione del processo (e dell'impossibilità di prevedere la data della sentenza) sul mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con possibile trasformazione del vincolo in misura ingiustificata e contrastante con il principio della ragionevole durata del processo. 2) dedotta illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate in relazione all'art. 6 CEDU e agli artt. 3, 24, 27, 41 e 111 Cost., per non prevedere termini di fase o massimi entro i quali decidere definitivamente sulle misure reali, con la conseguenza che l'assenza di tali termini renderebbe indebitamente durevoli le misure.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e coerente con la giurisprudenza di legittimità (anche richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 36959/2021, 'Ellade'), avendo valutato il fumus commissi delicti e il pericolo concreto di dissipazione dei beni, nonché la proporzionalità della misura. Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di rilevanza, osservando che la soluzione invocata dal ricorrente (introdurre termini di fase o massimi per le misure reali) sarebbe una riforma di tipo legislativo e che la censura era troppo indeterminata e priva di un concreto esame del caso. È stata ribadita la legittimità della distinzione normativa tra misure cautelari personali e misure reali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato anche quanto al periculum in mora; il provvedimento richiede motivazione concisa ma specifica sulle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma rilevante nel quadro delle misure reali; la sua applicazione non è ritenuta per sé incostituzionale e la disciplina delle misure reali può differire ragionevolmente da quella delle misure personali

  • art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Previsione normativa collegata alla confisca in materia fiscale; la Corte ha ritenuto infondata la censura costituzionale che ne denunciava l'assenza di termini, non ravvisando la rilevanza della questione nel caso concreto

  • art. 6 CEDU

    Invocato nel motivo di illegittimità costituzionale relativo al diritto a un processo equo e tempestivo; la Corte ha ritenuto la questione non sufficientemente rilevante o concreta rispetto al caso di specie

  • art. 42 Cost.

    Richiamato implicitamente come precetto costituzionale rilevante in tema di tutela della proprietà privata; la Corte ha sottolineato che la tutela differenziata tra libertà personale e libertà patrimoniale giustifica diverse discipline cautelari

  • articoli 3, 24, 27, 41, 111 Cost.

    Richiamati nella censura costituzionale del ricorrente; la Corte ha ritenuto che la contestazione non fosse adeguatamente dettagliata né rilevante per giustificare una pronuncia di accoglimento

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica anche sul periculum in mora; l'assenza di tale motivazione può rendere il provvedimento vulnerabile, ma il giudice di merito deve essere chiamato a motivare in concreto il rischio di dissipazione dei beni
  • La mancata celebrazione del processo e l'incertezza sulla data della sentenza non determinano automaticamente la decadenza della misura reale: occorre dimostrare in concreto l'irragionevolezza della durata e l'assenza di esigenze cautelari attuali
  • Le questioni di legittimità costituzionale che invocano l'introduzione di termini di fase o massimi per le misure reali richiedono una formulazione precisa e la dimostrazione della rilevanza per il caso concreto; censure generiche o indeterminate sono generalmente inammissibili
  • La giurisprudenza e la Corte riconoscono il principio di proporzionalità quale criterio chiave nella valutazione delle misure reali: difesa e giudice devono confrontarsi su fumus commissi delicti, periculum in mora e proporzionalità/adeguatezza della misura
  • È legittima una diversa disciplina tra misure cautelari personali e misure reali; chi impugna un sequestro deve proporre elementi concreti (es. mancanza di fumus, assenza di rischio di dissipatione, alternative meno afflittive) per ottenere la revoca o la modifica della misura
  • Per aumentare le possibilità di successo in casi analoghi, il ricorrente dovrebbe documentare puntualmente i ritardi processuali, quantificare il pregiudizio patrimoniale, contestare specificamente il periculum in mora e proporre misure alternative e proporzionate

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