Cassazione Civile, Ordinanza n. 37532/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condividente)
La controversia
La lite nasce dallo scioglimento della comunione di usufrutto gravante sulla metà di un immobile, di cui l'attore era già pieno proprietario per l'altra metà. In primo grado, dopo consulenza tecnica che aveva ritenuto il bene non comodamente divisibile, il tribunale assegnò all'attore la quota di usufrutto della controparte, che nel corso del giudizio aveva aderito alla domanda di assegnazione; regolò inoltre il conguaglio dovuto e dispose, in parte, il rimborso delle spese di manutenzione sostenute dall'attore. In appello l'attore lamentò: 1) l'illegittima esclusione del rimborso di ulteriori spese di manutenzione sostenute dopo la notifica della citazione e fino alla decisione di primo grado, nonché di quelle maturate fino alla sentenza definitiva, ritenute dalla Corte territoriale tardive o non documentate tempestivamente; 2) l'erronea valutazione del bene da parte del CTU e il recepimento acritico della stima; 3) il difetto di motivazione sul punto; 4) il mancato aggiornamento del conguaglio in ragione del tempo trascorso, della vetustà dell'immobile e delle mutate condizioni di mercato, ritenuto precluso dalla mancata domanda e dall'adesione della controparte alla domanda di assegnazione. La controparte propose ricorso incidentale sulle spese di primo grado, contestando la condanna al pagamento della metà delle spese processuali. In cassazione il ricorrente principale dedusse la violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. per le spese di manutenzione, dell'art. 115 c.p.c. e delle norme sulla stima fiscale degli immobili per la valutazione, dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione, e degli artt. 2908, 2909 c.c. e 282 c.p.c. per il mancato aggiornamento del conguaglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità delle domande/documenti relativi alle spese di manutenzione maturate progressivamente, perché si trattava di spese maturande e documenti formatisi dopo le preclusioni istruttorie, dunque producibili successivamente per causa non imputabile. Ha inoltre cassato la decisione nella parte in cui aveva negato l'aggiornamento del conguaglio: in divisione il valore dei beni va determinato con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione e deve essere aggiornato anche d'ufficio in appello se vi sono elementi concreti di variazione; l'adesione della controparte alla domanda di assegnazione non cristallizza il valore e non produce effetti negoziali sul conguaglio. I motivi relativi alla stima del CTU e al difetto di motivazione sono stati ritenuti infondati. Il ricorso incidentale sulle spese è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per contestare la possibilità di produrre e documentare successivamente le spese di manutenzione maturate nel corso del giudizio
art. 345, primo e terzo comma, c.p.c.
nella versione applicabile ratione temporis, vieta nuovi mezzi di prova in appello, ma consente la produzione di documenti non producibili in primo grado per causa non imputabile; le spese maturate dopo le preclusioni possono essere documentate successivamente
la violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non quando valuta liberamente prove e consulenza tecnica
art. 43 D. Lgs. 131/1986
norma tributaria non vincolante per la stima giudiziale dell'immobile in sede di divisione
art. 51 D. Lgs. 131/1986
norma tributaria non vincolante per la stima giudiziale dell'immobile in sede di divisione
il vizio di motivazione non sussiste quando la corte di merito recepisce la CTU e implicitamente disattende le critiche di parte con motivazione sufficiente
richiamato nel motivo sul mancato aggiornamento del conguaglio, ma la Corte ha escluso che impedisca l'aggiornamento del valore in divisione
richiamato nel motivo sul mancato aggiornamento del conguaglio, ma la Corte ha escluso che determini cristallizzazione del valore di conguaglio
richiamato nel motivo sul mancato aggiornamento del conguaglio, ma non ostacola l'adeguamento del valore in sede di gravame
richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese di primo grado
richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione/riparto delle spese di lite
Massime di principio
- In materia di divisione giudiziale, le spese di manutenzione che maturano progressivamente nel corso del processo possono essere domandate sin dall'inizio come poste future o "maturande" e documentate successivamente, perché la loro prova non è materialmente esigibile prima che gli esborsi si formino.
- L'art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ai giudizi di appello successivi alla riforma del 2012, preclude nuovi mezzi di prova ma non impedisce la produzione di documenti formatisi dopo le preclusioni del primo grado per causa non imputabile alla parte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non consiste nel fatto che il giudice attribuisca maggiore attendibilità a una prova rispetto a un'altra, ma solo nell'utilizzo di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi.
- La consulenza tecnica d'ufficio può legittimamente fondarsi su accertamenti tecnici e valutazioni del consulente, purché le parti abbiano avuto modo di interloquire; le critiche che mirano solo a un riesame del merito della stima non integrano di per sé un vizio di motivazione.
- Nella divisione, la stima dei beni deve essere riferita ai valori di mercato esistenti al momento della decisione e può/dover essere aggiornata anche in appello se emergono elementi concreti di variazione, senza necessità di una specifica domanda di parte.
- L'adesione della parte convenuta alla domanda di assegnazione del bene non ha natura negoziale idonea a cristallizzare il valore del conguaglio, poiché l'assegnazione serve solo a evitare la vendita del bene non comodamente divisibile e il conguaglio ha la funzione autonoma di riequilibrare le quote tra condividenti.
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