Cassazione Civile, Ordinanza n. 17508/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007, con irrogazione di sanzioni, relativo al possesso di due piattaforme petrolifere denominate "Perla" e "Gela 1 Cluster" situate nel mare antistante il territorio comunale. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto le pretese del Comune; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione ritenendo, da un lato, che il fondale marino non potesse considerarsi territorio comunale e, dall'altro, che le piattaforme non fossero censibili in catasto perché inidonee a produrre reddito autonomo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, ma nel corso del giudizio ha poi depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta da difensore munito di procura speciale, nonché dell'accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha inoltre escluso la regolamentazione delle spese, in ragione dell'accettazione della rinuncia, e ha affermato che non si applica il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, perché l'estinzione per rinuncia non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
rinuncia prima dell'adunanza camerale
La rinuncia è rituale se interviene prima della camera di consiglio non partecipata.
sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controricorrente
La rinuncia richiede la sottoscrizione del difensore munito di procura speciale e l'accettazione della controparte perché produca l'effetto estintivo.
In caso di accettazione della rinuncia non va disposta la regolamentazione delle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la pronuncia è di estinzione per rinuncia al ricorso e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte, ma non operante nel caso di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio se è proposta prima dell'adunanza camerale ed è sottoscritta da difensore munito di procura speciale, con accettazione della controparte.
- L'estinzione per rinuncia, quando la rinuncia è accettata, esclude la regolazione delle spese di lite.
- La sanzione del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non opera quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
- Le norme che prevedono oneri o sanzioni processuali di natura lato sensu sanzionatoria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi testualmente contemplati.
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