Cassazione Civile, Ordinanza n. 17179/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato innanzi al giudice tributario il provvedimento di diniego di una definizione agevolata ex art. 12 L. n. 289 del 2002, relativa a tributi iscritti a ruolo per gli anni d’imposta 1993 e 1997. In appello aveva chiesto la riforma della decisione di primo grado sostenendo, in sostanza, che l’adesione alla procedura agevolativa, pur poi vanificata, dovesse essere considerata come comportamento idoneo a interrompere la pretesa erariale, con conseguente prescrizione del credito tributario. Proposto ricorso per cassazione, il ricorrente lo ha poi rinunciato prima dell’adunanza camerale, depositando atto rituale di rinuncia ex art. 391 c.p.c. e chiedendo l’estinzione del giudizio, affermando che i due debiti tributari erano risultati estinti dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché presentata prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dal difensore che era lo stesso ricorrente e notificata all’amministrazione finanziaria. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata; ha inoltre disposto nulla per le spese, poiché l’Agenzia non si era costituita con controricorso. Ha escluso altresì il presupposto per l’ulteriore contributo unificato in ragione della sopravvenuta causa di inammissibilità/estinzione del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della definizione agevolata invocata dal contribuente nei giudizi di merito, ma non oggetto di decisione nel merito in sede di legittimità a causa della rinuncia al ricorso
la rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, determina l’estinzione del giudizio
la rinuncia può essere notificata o comunicata alle parti costituite; la Corte la qualifica come atto che non richiede accettazione della controparte per produrre effetti processuali
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se depositata prima dell’adunanza e notificata/comunicata secondo le forme di legge, comporta l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale idoneo a far venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese restano regolate secondo le regole processuali applicabili; se la controparte non si è costituita, può disporsi nulla sulle spese.
- L’estinzione sopravvenuta del giudizio di legittimità non comporta il versamento dell’ulteriore contributo unificato quando il processo si chiude per rinuncia successiva alla proposizione del ricorso.
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