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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1890/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato inammissibile, per genericità, la parte dell'appello cautelare relativa alla richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. Il difensore sosteneva di aver devoluto tale richiesta nei motivi di gravame e richiamava una decisione favorevole resa nel procedimento dell'altro coindagato (De Bortoli), ritenendo applicabile quella pronuncia anche al presente procedimento. Denunciava violazione dell'art. 581 e 591 cod. proc. pen. (specificità dei motivi) e vizio di motivazione nonché violazione di legge sostanziale e processuale (art. 606 c.1 lett. c cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto di appello cautelare non contenesse deduzioni specifiche a sostegno dell'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., dovendosi distinguere i presupposti giuridici dell'art. 27 da quelli dell'art. 297 cod. proc. pen., rispetto ai quali il difensore aveva invece articolato le proprie argomentazioni. Perciò la declaratoria di inammissibilità parziale pronunciata dal Tribunale era corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in caso di mancata rinnovazione dell'ordinanza per trasmissione degli atti; la Corte rileva che i presupposti di tale norma sono diversi da quelli dell'art. 297 e che la difesa non ha fornito deduzioni specifiche per la sua applicazione

  • art. 297 cod. proc. pen. comma 3

    Norma relativa alla retrodatazione dei termini di custodia cautelare; il tribunale ha parzialmente accolto l'appello su questo profilo (retrodatazione per alcuni capi), ed il difensore aveva articolato in dettaglio argomentazioni riferite a questo articolo

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello cautelare; la Corte ricorda che all'appello cautelare si applicano le regole generali degli ordinari mezzi di impugnazione

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione: la mancata specificazione può determinare l'inammissibilità dell'appello; principio applicato anche all'appello cautelare

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Collega le conseguenze procedurali per motivi generici o manifestamente infondati; richiamato insieme all'art. 581 per giustificare l'inammissibilità per genericità

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivazione del ricorso per cassazione invocata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte però dichiara inammissibile il ricorso per carenza di specificità dell'appello originario

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, 74, 80)

    Norme penali richiamate nella motivazione relativa ai capi di imputazione per i quali è stata disposta la perdita di efficacia della misura (capo B e D: art. 73 e 80; capo A: art. 74)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. è soggetto alle regole generali degli ordinari mezzi di impugnazione: i motivi devono essere specifici e indicare fatti e ragioni di diritto a sostegno della domanda
  • La mera indicazione del rimedio invocato (es. "applicazione art. 27") senza l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno è insufficiente e può determinare l'inammissibilità dell'appello per genericità
  • Le diverse norme che possono produrre effetti simili (es. art. 27 vs art. 297 cod. proc. pen.) hanno presupposti giuridici distinti: se si invocano più disposizioni occorre articolare deduzioni specifiche per ciascuna
  • Richiamare decisioni favorevoli rese in altri procedimenti (coindagati) non basta a fondare l'appello: è necessario spiegare perché quel precedente si applica al caso concreto, con riferimento agli elementi comuni e ai presupposti giuridici
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende); pertanto la strategia difensiva in appello cautelare deve essere precisa e puntuale

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