Cassazione Penale, Sentenza n. 31895/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati sono stati sorpresi il 2 giugno 2020 mentre macellavano un montone in un boschetto, al di fuori degli stabilimenti o dei locali previsti dalla normativa europea e nazionale. Sono stati condannati nei precedenti gradi di giudizio per la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 193 del 2007. Con i ricorsi per cassazione hanno dedotto: la mancata applicazione dell'art. 47, comma 3, c.p., sostenendo di avere ignorato incolpevolmente la disciplina sulla macellazione e di essere stati male informati dal venditore, che aveva anche fornito loro coltelli e mannaie; la mancata applicazione delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 1, comma 3, del Regolamento CE n. 853/2004; il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; infine, hanno chiesto il proscioglimento per prescrizione. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, rilevando che l'ignoranza della disciplina extrapenale non aveva determinato un errore sul fatto e che, trattandosi di reato colposo, l'errore avrebbe dovuto essere scusabile. Ha inoltre escluso che la fattispecie rientrasse nelle ipotesi di esenzione del Regolamento CE n. 853/2004 e ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni sulla gravità del fatto, sulle attenuanti generiche, sulla non menzione e sulla particolare tenuità. Ha escluso anche la prescrizione, non ancora maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica della condotta come macellazione di un ovino al di fuori degli stabilimenti o locali prescritti. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 47, comma 3, c.p., poiché gli imputati non avevano errato sulla realtà fattuale, ma avevano ignorato la disciplina penale e amministrativa applicabile; tale ignoranza non era comunque scusabile rispetto al reato colposo. Ha escluso le esenzioni previste dal Regolamento CE n. 853/2004, ha ritenuto congrue le motivazioni sul diniego dell'art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche e della non menzione, e ha rilevato che la prescrizione sarebbe maturata soltanto il 14 dicembre 2026. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno, o comunque a carico dei ricorrenti secondo quanto disposto, in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è stata applicata alla macellazione di un montone effettuata al di fuori degli stabilimenti o dei locali prescritti dalla normativa vigente.
L'errore su una legge diversa da quella penale esclude sempre la punibilità se determina un errore sul fatto nei reati dolosi; nei reati colposi l'errore esclude la punibilità soltanto quando sia scusabile. Non è applicabile quando l'agente ha semplicemente ignorato la norma che vieta la condotta.
art. 1, comma 3, lett. a) e b), Regolamento CE n. 853/2004
Le ipotesi di esenzione riguardano specifiche attività di produzione o preparazione domestica e altre forme tipizzate di fornitura; la macellazione del montone nel caso concreto non rientrava in tali eccezioni.
Allegato III del Regolamento CE n. 853/2004
La disciplina impone che la macellazione degli ovini, oltre che di altre specie, avvenga negli stabilimenti o locali prescritti, salve le specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Regolamento CE n. 1099/2009
È richiamato quale fonte della disciplina applicabile alla macellazione e ai relativi limiti, anche nell'ambito dell'autoconsumo.
Prevede, per i privati che intendano macellare o far macellare anche ovini, la comunicazione all'autorità competente locale del luogo e della data della macellazione.
art. 13 regio decreto n. 3298 del 1928
La disciplina previgente prevedeva l'autorizzazione comunale alla macellazione e l'obbligo di avviso al veterinario.
La particolare tenuità è stata esclusa in ragione della gravità del fatto e della sua incidenza sulla tutela della salute pubblica.
Il beneficio della non menzione è stato negato in ragione dell'intensità del dolo.
La prescrizione non era maturata, essendo il reato del 2 giugno 2020 e risultando il termine indicato dalla Corte al 14 dicembre 2026.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'ignoranza o l'errata interpretazione di una norma extrapenale può rilevare ai sensi dell'art. 47, comma 3, c.p. solo se determina un errore sul fatto costitutivo del reato; la mera ignoranza del divieto giuridico non integra tale errore.
- Nei reati colposi, l'errore su una legge diversa da quella penale esclude la punibilità soltanto quando sia scusabile; non è scusabile l'ignoranza della disciplina che impone specifiche modalità di macellazione, quando l'obbligo risulta da una disciplina normativa articolata e risalente.
- Le esenzioni previste dal Regolamento CE n. 853/2004 sono tassative e non possono essere estese a una macellazione di ovini effettuata in un luogo non autorizzato per il solo fatto che la carne sia destinata al consumo privato, se non ricorrono tutti i presupposti dell'ipotesi derogatoria invocata.
- La macellazione per autoconsumo non esonera automaticamente dal rispetto degli obblighi normativi, inclusi quelli relativi al luogo della macellazione e, secondo la disciplina richiamata, alla comunicazione o all'ispezione dell'animale.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione riferita alla gravità della condotta e alla rilevanza dell'interesse tutelato, quale la salute pubblica; la pena superiore al minimo edittale costituisce un elemento coerente con tale valutazione.
- Il ricorso per cassazione che ripropone le censure già formulate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La prescrizione non può essere dichiarata quando, computati i termini applicabili e l'eventuale sospensione per il deposito della motivazione, non sia ancora maturata alla data della decisione.
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